Contro il Covid attivi due Crediti d’Imposta: sanificazione e adeguamento ambienti

27 Luglio 2020

Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia da covid-19, il decreto Rilancio, decreto – legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha introdotto il credito d’imposta per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus (“credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”) ed il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (“Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”).

La circolare n.20/E del 10 luglio 2020 di Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle due misure mentre il Provvedimento n. 259854/2020, sempre di Agenzia e anch’esso datato 10 luglio 2020, ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei due benefici.


Il modello di comunicazione contenuto nel provvedimento, valido per entrambi i crediti d’imposta, prevede due sezioni separate in cui indicare distintamente, per ciascun credito:

  • le spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione
  • le spese ammissibili da sostenere dal mese della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020 
  • l’importo del credito d’imposta spettante in relazione ad aliquote e limiti specifici di ciascuna agevolazione.


La comunicazione può essere inviata, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione è previsto, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, il rilascio della ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.


Entrambi i crediti, in relazione alle spese effettivamente sostenute, possono essere utilizzati dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione. In tal caso il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 


Secondo l’art. 122 del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità rese disponibili dall’Agenzia nell’area riservata del proprio sito.


Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120)

Ad introdurre questa nuova agevolazione fiscale è l’articolo 120 del Decreto Rilancio.

Sulla base dei chiarimenti della circolare 20/E al bonus sono ammessi:

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