Mezzogiorno: per il Credito d’imposta ZES UNICA istanze dal 12 giugno al 12 luglio

20 Maggio 2024

È calato definitivamente il sipario sulle otto Zone Economiche Speciali operanti negli anni scorsi, in virtù dell’istituzione di una Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno a far data dal 1° gennaio 2024


All’interno della ZES UNICA, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi, tra cui un Credito d’imposta nei limiti della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il nuovo bonus, introdotto dal Decreto Legge 124/2023, subentra al Credito d’imposta per il Mezzogiorno ed al Credito d’imposta ZES vigenti fino al 2023.

Il Credito d’imposta ZES UNICA è riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027


Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il beneficio è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.


Entro il 2023 era prevista l’adozione del decreto attuativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Solo negli ultimi giorni si è diffusa la notizia della firma del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti dell’attesissimo decreto attuativo del Credito d’imposta per gli investimenti nella ZES UNICA. Il decreto, non ancora pubblicato, definisce i soggetti beneficiari, gli investimenti ammissibili, la misura del credito d’imposta, la procedura di accesso al beneficio, la modalità di fruizione e i controlli.


LA FINESTRA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Secondo le anticipazioni relative al decreto attuativo, dal 12 giugno al 12 luglio le imprese dovranno presentare un’istanza per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e quelle che intendono effettuare entro il 15 novembre 2024.

Con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello di comunicazione, unitamente alle relative istruzioni.


IL RIPARTO DELLE RISORSE

Alla luce di quanto trapelato sul Decreto attuativo, stante la dotazione di 1,8 miliardi, l’entità effettiva del credito d’imposta spettante sarà determinata dall’Agenzia delle Entrate rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti così che, il credito d’imposta sarà proporzionalmente ridotto tra gli aventi diritto se le richieste supereranno la dotazione finanziaria a disposizione.


IL BENEFICIO

 Il nuovo Credito d'imposta sarà attribuito nei limiti della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, recante soglie più elevate rispetto ai previgenti Crediti d’imposta Sud e ZES. Il previgente Credito d’imposta Sud/ZES contemplava un’intensità tra il 10% ed il 45%; la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 a cui si rifà il Credito d’imposta ZES UNICA contempla, invece, un range di massimali dal 15% al 70%:


*in alcune zone della Puglia l’aliquota aumenta del 10%.

**in alcune zone della Sardegna l’aliquota aumenta del 10%.


Per i grandi progetti di investimento, l'intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti RAG.


LA CUMULABILITA’

Il Credito d'imposta ZES UNICA non è cumulabile con Transizione 5.0 per esplicita previsione della disciplina di quest’ultimo incentivo; il Credito d'imposta ZES UNICA è cumulabile, invece, con altri incentivi, aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e che l’altro incentivo che viene in considerazione non preveda divieti o limiti ulteriori.


LE CONDIZIONI

Rispetto al previgente Credito d’imposta ZES, nel nuovo bonus sono previste alcune inedite condizioni ulteriori

  • il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
  • non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.


I SOGGETTI ESCLUSI

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.


IL DECRETO AGRICOLTURA

Il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 ha introdotto una speciale edizione del Credito d’imposta per investimenti nella ZES UNICA per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024. 

Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.


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