Il ruolo delle imprese nella transizione ecologica

1 Giugno 2022


Le raccomandazioni per l’Italia emanate dalla Commissione Europea il 23 maggio scorso sottolineano che la strategia di efficienza energetica per il settore edilizio si basa per lo più su misure temporanee, ma per accelerare i progressi verso gli obiettivi 2030 servirebbe una strategia a medio-lungo termine in grado di coinvolgere anche le imprese, attraverso misure di efficienza energetica più forti, in particolare per l’industria.

A questo proposito val la pena ricordare che nel 2020, in base ai dati Terna, i consumi elettrici in Italia sono stati così ripartiti:

    44,1% industria (125,4 TWh);

    30,2% servizi (85,8 TWh);

    23,3% domestico (66,2 TWh);

    2,2% agricoltura (6,3 TWh).

Sempre in base alla medesima fonte, nel corso del 2020 il 57,6% dell’energia elettrica è stata generata attraverso fonti non rinnovabili tramite le centrali termoelettriche.

All’interno di tale scenario da più parti si ragiona sull’opportunità di introdurre incentivi strutturali per le imprese, volti a sostenere gli investimenti in risparmio energetico ed energia rinnovabile; inoltre, Bruxelles raccomanda di utilizzare le risorse finanziarie del Programma nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per spingere gli investimenti green delle imprese.

Nella prospettiva sopra delineata, a livello nazionale, il ruolo delle imprese all’interno del processo di transizione ecologica è destinato a diventare ancor più centrale, pertanto, è necessario prepararsi al cambiamento pianificando un adeguato percorso strategico.

Al fine di tracciare in modo ottimale il proprio percorso strategico di transizione ecologica ciascuna impresa dovrebbe avvalersi di idonei strumenti di analisi metodologica, misurazione, progettazione e comunicazione (analisi di materialità, carbon footprint, GRI referenced, ecc.).

Allo stesso tempo, risulta fondamentale dotarsi di adeguati servizi o strumenti di monitoraggio per intercettare in tempo utile i diversi incentivi, presenti o futuri, a sostegno degli investimenti in risparmio energetico, degli impianti per la produzione di energie rinnovabili o dell’aumento dei costi energetici.

Con riguardo a quest’ultimo specifico tema occorre segnalare le importanti novità introdotte dal recente “decreto aiuti” (Dl 50/2022).

Le norme attuali prevedono aiuti differenziati per:

1) imprese energivore (Dm 21 dicembre 2017);

2) imprese con contatori di potenza non inferiore a 16,5 kW, diverse da quelle energivore;

3) imprese gasivore;

4) imprese diverse da quelle gasivore.

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Per le imprese energivore sono già stati stanziati complessivamente 1,24 miliardi di euro per i primi sei mesi del 2022. Possono accedere al tax credit le imprese a forte consumo di energia elettrica (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% calcolato raffrontando la media dell'ultimo trimestre 2021 o del primo trimestre 2022 con il medesimo periodo dell'anno 2019. Nel primo caso, il credito d’imposta del primo trimestre 2022 è pari al 20% dei costi della componente energia, nel secondo caso, l’aliquota del trimestre successivo sale al 25%.

Le imprese non energivore possono ottenere un credito di imposta ora rideterminato dal “decreto aiuti” nella misura del 15% (percentuale prima fissata al 12% dall’articolo 3, Dl 21/2022) sul costo della componente energia del solo secondo trimestre 2022, sempre in presenza di una crescita di oltre il 30% tra primo trimestre 2022 e primo trimestre 2019.

Le imprese gasivore sono quelle che operano nei settori del Dm 541/2021 (allegato 1) e che hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% della quantità indicata nell’articolo 3, comma 1, del Dm 541, al netto dei consumi per usi termoelettrici.

A queste imprese il “decreto aiuti” concede un credito di imposta del 10% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 (per usi non termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento calcolato come media dei prezzi del mercato infragiornaliero dell’ultimo trimestre 2021 sia superiore di oltre il 30% al medesimo periodo del 2019.

Per il secondo trimestre 2022, le gasivore usufruiranno del credito del 25% (aliquota in precedenza già alzata al 20% dal “decreto Ucraina-bis”) per gli acquisti di gas non ad uso termoelettrico, a condizione che si registri un aumento del prezzo di riferimento di oltre il 30% tra primo trimestre 2022 e primo trimestre 2019.

Le imprese non gasivore godono, per il solo secondo trimestre 2022, di un tax credit del 25% sui costi per acquisto di gas a uso diverso da quello termoelettrico, purché i prezzi medi di riferimento del mercato infragiornaliero del primo trimestre 2022 superino di oltre il 30% quelli dello stesso trimestre del 2019.

I crediti di imposta sono fruibili esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2022.

Tutti i crediti non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell’IRAP, saranno cedibili previo visto di conformità, secondo modalità stabilite da un successivo provvedimento di Agenzia delle Entrate.


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