Decreto Sostegni bis, approvato il pacchetto di incentivi da 40 miliardi per famiglie e imprese
1 Giugno 2021
Una panoramica
Superata l'impasse nata sul tema dei licenziamenti, il decreto Sostegni bis, ribattezzato Imprese, lavoro, giovani e salute dal governo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.123 del 25.05.2021 ed entrato in vigore dal 26 maggio.
Sostegno alle imprese, credito, salute, lavoro, scuola: il nuovo Decreto Sostegni bis varato dal governo Draghi si muove su diverse direttrici e prevede uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.
Ma andiamo ad analizzare la struttura del Decreto e le principali misure di interesse per le aziende.
Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:
- sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
- accesso al credito e liquidità delle imprese;
- tutela della salute;
- lavoro e politiche sociali;
- sostegno agli enti territoriali;
- giovani, scuola e ricerca;
- misure di carattere settoriale.
Le novità per il sostegno alle imprese
1# Sostegni alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi
- Misure urgenti a sostegno del settore turistico e bonus alberghi (Art.7)
Al comma 5 dell’art.7 viene prorogato di un anno la misura del credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, prevedendo uno stanziamento pari a 100 milioni per l’anno 2022. - Misure urgenti per il settore tessile e della moda (Art.8)
Il Decreto Sostegni-bis estende al 2021 il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, introdotto dal Decreto Rilancio (art. 48 bis) e aumenta il limite di spesa della misura di 50 milioni per il 2021 (che passa da 45 a 95 milioni) e di 150 milioni per il 2022.Ricordiamo che il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali eccedente la media del triennio antecedente a quello di spettanza del beneficio ed è applicabile, previa comunicazione all’agenzia delle Entrate e fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dallo Stato, sia in relazione al periodo di imposta 2020 che al 2021. - Misure di sostegno al settore sportivo (Art.10)
Con l’art.10 del Dl Sostegni viene prorogato a tutto il 2021, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro, il credito di imposta per le sponsorizzazioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. La misura prevede la concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile - Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione (Art.11)
Il Decreto Sostegni Bis all’art. 11 stabilisce il rifinanziamento del fondo rotativo 394/81 in gestione a Simest per 1,2 miliardi di euro ed incrementa di 400 milioni la dotazione del fondo di Promozione Integrata dedicato alla componente del contributo a fondo perduto.Si segnala che le operazioni di patrimonializzazione saranno escluse dal cofinanziamento a fondo perduto. Per tutti gli altri strumenti a valere sul fondo 394/81 rimane la componente del fondo perduto, seppur in misura ridotta:
- Fino al limite del 25% entro dicembre 2021, in regime di Temporary Framework;
- Fino al limite del 10% da gennaio 2022
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2# Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese
- Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi (Art.20)
L’art. 20 del DL “Sostegni-bis” introduce il nuovo comma 1059-bis, in base al quale “per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale”.
Pertanto il credito d’imposta può essere utilizzato in un’unica soluzione anche dai soggetti con ricavi uguali o superiori a 5 milioni di euro, per gli investimenti in beni strumentali materiali “ordinari” effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021. - Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021 (Art.22).
Con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per l’anno 2021, mediante modello F24, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.
3# Incentivi per la tutela della salute
- Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci (Art.31)
Alle imprese che effettuano attività di R&S per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. Al beneficio, che costituisce un Aiuto di Stato in regime di esenzione, è dedicata una dotazione di 787,3 milioni di euro.
Sono considerati ammissibili, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.
Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di R&S. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti (o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti) che eseguono le attività di R&S in Italia, in qualità di commissionari, nel caso di contratti stipulati con imprese straniere residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. - Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Art.32)
L’art. 32 del Sostegni bis prevede un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d'imposta in questione spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ammesse anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 34/2019 (decreto Crescita), come bed and breakfast.
4 # Misure per il mondo della cultura
2# Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese
- Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi (Art.20)
L’art. 20 del DL “Sostegni-bis” introduce il nuovo comma 1059-bis, in base al quale “per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale”.
Pertanto il credito d’imposta può essere utilizzato in un’unica soluzione anche dai soggetti con ricavi uguali o superiori a 5 milioni di euro, per gli investimenti in beni strumentali materiali “ordinari” effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021. - Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021 (Art.22).
Con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per l’anno 2021, mediante modello F24, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.
3# Incentivi per la tutela della salute
- Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci (Art.31)
Alle imprese che effettuano attività di R&S per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. Al beneficio, che costituisce un Aiuto di Stato in regime di esenzione, è dedicata una dotazione di 787,3 milioni di euro.
Sono considerati ammissibili, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.
Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di R&S. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti (o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti) che eseguono le attività di R&S in Italia, in qualità di commissionari, nel caso di contratti stipulati con imprese straniere residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. - Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Art.32)
L’art. 32 del Sostegni bis prevede un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d'imposta in questione spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ammesse anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 34/2019 (decreto Crescita), come bed and breakfast.
4 # Misure per il mondo della cultura
- Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari (Art.67)
I commi 10-13 dell’art.67 trattano la misura del “bonus pubblicità” prevedendo per il biennio 2021-2022 un aumento delle risorse stanziate per il credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Il tetto di spesa sale a 90 milioni di euro per ciascuno dei due anni, di questi, 65 sono destinati agli investimenti sui giornali e 25 per quelli sulle emittenti televisive e radiofoniche.
È inoltre stabilito che, per il 2021, la comunicazione telematica per accedere al beneficio andrà presentata tra il 1° e il 30 settembre (anziché tra il 1° e il 31 marzo, come previsto a regime); restano comunque valide le eventuali comunicazioni trasmesse a marzo.
Negli ultimi giorni non solo è stato pubblicato il Decreto Sostegni Bis ma a poche ore dallo scadere del termine, è approdata in Gazzetta Ufficiale anche la legge di conversione del Decreto Sostegni - D.L. 22 marzo 2021 n.41 convertito con Legge 21 maggio 2021 n. 69.
In sede di conversione è stato inserito l’articolo 1 bis “Modifica all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104” dedicato alla rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dal decreto Agosto, che prevede la possibilità per le imprese di effettuare una rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019, oltre che dal bilancio nel corso del quale è effettuata la rivalutazione.
In virtù del citato articolo 110, nell’originaria formulazione, la rivalutazione può essere posta in essere esclusivamente nel bilancio 2020. Le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Agosto (14 ottobre 2020), a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
Il Decreto Sostegni convertito, invece, ha esteso la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019 (oltre che nel bilancio 2021) anche nel bilancio successivo a quello previsto dalla norma originaria (ossia il bilancio 2021, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), ma senza rilevanza fiscale. La rivalutazione potrà essere utilizzata solo per beni non rivalutati nel bilancio precedente.
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