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IPER ammortamento: nuovi importanti chiarimenti dal MISE
Il Ministero evidenzia che, i chiarimenti contenuti nella circolare, devono intendersi valevoli anche per gli investimenti effettuati nel corso del primo periodo d'imposta di applicazione della disciplina agevolativa e cioè, per la generalità delle imprese, nel corso del 2017.
Nel caso di beni acquistati e messi in funzione nel corso del 2017 e per i quali, in via prudenziale, l'impresa abbia ritenuto non applicabile l'iper ammortamento, ma che invece sulla base dei nuovi chiarimenti siano ammissibili al beneficio, sarà possibile recuperare la quota di iper ammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018, applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel 2017.
Vediamo di seguito i principali chiarimenti:
MACCHINE MOBILI A GUIDA AUTOMATICA E SEMIAUTOMATICA
La caratteristica in questione deve intendersi necessaria non per tutti i beni ricompresi al punto 11 del primo gruppo dell'allegato A, ma solo per quelli qualificabili come “macchine mobili”, ai sensi della Direttiva 46/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e precisamente per “ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili”.
La guida automatica e semiautomatica è richiesta, dunque, a titolo esemplificativo: per i trattori agricoli, per le pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, per i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers.
La guida automatica o semiautomatica non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa (i cosiddetti 5+2 requisiti), ma una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell'integrazione automatizzata.
Le “macchine mobili” a guida semiautomatica sono quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
VENDING MACHINE
Sui distributori automatici di prodotti finiti e/o utilizzati per somministrazione di alimenti e bevande, il ministero ricorda, in via generale, che l'agevolazione non è limitata ad uno specifico settore produttivo, ma si estende anche alle imprese del commercio o dei servizi.
I distributori automatici possono essere ricompresi all'interno del punto 12 del primo gruppo dell'allegato A (magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica) e dunque potenzialmente agevolabili.
In ogni caso, sono agevolabili solo i distributori di ultima generazione che posseggono le caratteristiche tecnologiche richieste dalla normativa (i cosiddetti 5+2 requisiti), in particolare, i distributori automatici in questione, per poter soddisfare il requisito dell'interconnessione, devono poter scambiare informazioni in maniera bidirezionale, in ingresso e in uscita.
Inoltre, ai fini agevolativi, è necessario che i distributori soddisfino gli standard di compliance fiscale previsti dagli appositi provvedimenti dell'agenzia delle Entrate.
SILOS DOTATI DI ATTREZZATURA SENSORISTICA
I silos di stoccaggio di nuova concezione, dotati di attrezzature sensoristiche, come le sonde di temperatura e umidità, rientrano nella definizione di «costruzione» data dalla circolare 2/E del 2016, l'aggiunta di attrezzature sensoristiche non modifica la natura immobiliare dell'investimento, con la conseguente esclusione di tali beni dall'iper ammortamento.
Si ritiene però che, le suddette attrezzature sensoristiche e le altre componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, qualora risulti verificato il requisito dell'interconnessione al sistema informativo di fabbrica, possano assumere autonomo rilievo ai fini dell'agevolazione, nell'ambito dei sistemi di cui al punto 2 del secondo gruppo dell'allegato A.
Viene inoltre precisato che non sono invece considerati «costruzioni» quei silos che costituiscono elementi della linea produttiva attraverso i quali si realizzano i diversi processi (come ad esempio gli atomizzatori dell'industria ceramica) così come quei silos che possono essere agevolmente rimossi.
MACCHINE DI LAVAGGIO, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI
In presenza dei requisiti, rientrano nell'incentivo le macchine per il lavaggio e la disinfezione di dispositivi medici, utilizzate da imprese del settore sanitario.
Tali macchine sono assimilabili a quelle indicate al punto 7 del primo gruppo dell'allegato A.
SISTEMI PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ
Tra i componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, di cui all'allegato A, secondo gruppo, punto 8, ammissibili all'iper ammortamento, rientrano tutti i “sistemi di gestione reattiva dell'energia”, ferma restando la verifica del requisito dell'interconnessione.
Restano invece esclusi dal beneficio fiscale i sistemi di accumulo di energia.
Nel sopra richiamato punto 8 rientrano anche i sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell'aria compressa.
Tale inclusione non comprende però il costo di acquisizione dei compressori.
Anche i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione restano esclusi dall'iper ammortamento, salvo il caso in cui l'impianto di illuminazione si configuri esso stesso come impianto tecnico di produzione (un esempio è costituito dagli impianti di illuminazione artificiale utilizzati nelle serre per stimolare la crescita delle piante).
IMPIANTI TECNICI DI SERVIZIO AGLI IMPIANTI PRODUTTIVI
Per quanto riguarda gli impianti tecnici di servizio agli edifici (illuminazione, distribuzione energia eccetera), a prescindere dalle loro caratteristiche tecnologiche, essi non risultano direttamente correlati al funzionamento di una nuova macchina o impianto. Tali impianti non risultano agevolabili neppure con riguardo al punto 8 del secondo gruppo dell'allegato A), non interagendo a livello di macchina e componenti del sistema produttivo.
Sono invece ammessi all'agevolazione gli elementi impiantistici di servizio (di per sé non produttivi), di nuova realizzazione, a esclusivo uso della macchina o dell'impianto iper ammortizzabile, indispensabili al funzionamento dei nuovi beni oggetto di agevolazione.
Nei casi di integrazione o sostituzione di alcune componenti impiantistiche già esistenti in azienda, i costi sostenuti risultano ammissibili al beneficio dell'iper ammortamento solo se necessari per soddisfare il maggior fabbisogno generato dall'acquisizione della nuova macchina o impianto agevolabili.
Per cui, nel caso di sostituzione di componenti destinati ad alimentare servizi anche di macchine e impianti preesistenti o nuovi ma non iper ammortizzabili, occorrerà individuare correttamente la quota del costo sostenuto per la sostituzione/integrazione del componente proporzionalmente riferibile all'investimento che beneficia dell'iper ammortamento in ragione della percentuale di “servizio” a esso fornito, rispetto al servizio totale disponibile.
Si precisa, inoltre, che in tali situazioni, la perizia giurata o l'attestazione di conformità o la dichiarazione del legale rappresentante, nonché l'analisi tecnica, dovranno contenere anche la verifica della necessità dell'integrazione o della sostituzione effettuata in relazione all'impianto di servizio e l'indicazione della procedura di calcolo seguita per la determinazione della quota di costo proporzionalmente riferibile agli investimenti iper ammortizzabili.
ATTREZZATURE/UTENSILI COSTITUENTI DOTAZIONE ORDINARIA DEL BENE AGEVOLABILE
Gli stampi dotati di sensoristica intelligente e di dispositivi mobili, utilizzati ad esempio nel settore della ceramica, non rientrano, comunque, nella definizione di “macchina” ai sensi della direttiva 42/2006/CE, in quanto fondamentalmente privi di un'“applicazione ben determinata”, la quale è una caratteristica necessaria ai fini della classificazione come “macchina” ai sensi della citata direttiva.
Alla luce di tali considerazioni, deve intendersi, di conseguenza, che gli stampi in questione non possono essere autonomamente agevolabili.
Ciò precisato, si ricorda, comunque, che detti stampi, nella misura in cui costituiscono “normale dotazione” del bene principale, possono essere agevolati come specificato nella risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate.
INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE AUTOMATIZZATA
Il soddisfacimento del requisito dell'integrazione automatizzata potrà essere valutato in tutti quei casi in cui la gestione automatizzata dei flussi fisici o informativi abbia un impatto significativo su una o più funzioni riferibili alla logistica di fabbrica in senso lato e, dunque, non strettamente circoscritta solo alla movimentazione o alla tracciabilità.
Il requisito di integrazione di tipo informativo con il sistema logistico può essere soddisfatto attraverso l'impiego di beni immateriali tra quelli citati dall'allegato B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) e anche con l'impiego di più sistemi operanti in modo concorrente e complementare (ad esempio: inoltro di istruzioni e/o part-program da sistema CAD/CAM, rilievo dati e generazione indice di efficacia totale di un impianto OEE da sistema MES).
Con riferimento ai protocolli di interconnessione e indirizzamento richiamati nella definizione generale di interconnessione contenuta nella circolare n. 4/E, oltre ai protocolli riconducibili a standard de jure - vale a dire, quelli omologati da organizzazioni dello standard ufficiali (a titolo esemplificativo, quelli previsti dalla norma IEC 61158, IEC 61784 o OPC-UA cui CEI CLC/TR 62541 e ancora CEI EN 62591 per le comunicazione wireless) - possono ritenersi ammissibili anche i protocolli riconducibili a standard de facto, o market-driven standard, ampiamente adottati dalle aziende di un certo comparto industriale.