Beni strumentali: come ottimizzare le agevolazioni grazie al cumulo degli incentivi

6 Agosto 2021


Lo scorso 23 luglio sono state pubblicate, sul sito di Agenzia delle Entrate, la risposta 508/2021 e la circolare 9/E/2021

aventi ad oggetto, tra gli altri temi, anche il regime di cumulo applicabile al Credito d’imposta beni strumentali di cui alla Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019, art.1, commi 185 ss.) e 2021 (L.178/ 2020, art. 1, commi da 1051 a 1063).

Precedentemente erano già intervenute le risposte di Agenzia delle Entrate 360/2020 e  157/2021  a confermare la natura di misura generale del Credito d’imposta e la cumulabilità con il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, come successivamente prorogato ed esteso all’area SISMA centro Italia, ossia alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 nonché alle Zone Economiche Speciali. Tali discipline (Credito d’imposta Mezzogiorno/SISIMA/ZES) prevedono limiti alla cumulabilità con Aiuti di Stato, ma non con riferimento a misure generali, salva la condizione, applicabile in via generale, per cui il cumulo non può portare al superamento del costo sostenuto per l'investimento.


Con le risposta 508/2021 e la circolare 9/E/2021, Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di fruire cumulativamente, a fronte dei medesimi costi, del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2020-2022 e di altri contributi concessi ai sensi di altre discipline agevolative, che non prevedano divieti di cumulo con misure generali, purché nel rispetto del limite costituito dal "costo sostenuto".


Occorre comunque verificare che l’ulteriore agevolazione oggetto di cumulo non preveda limiti alla cumulabilità con misure generali. Un’anomala limitazione è stata introdotta, in un parere della Commissione europea lo scorso 17 novembre 2020, in merito ai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR). In particolare, la DG dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale ha previsto l’applicazione dei limiti derivanti dalla normativa europea sui PSR, in luogo del limite generale del costo sostenuto, anche in caso di cumulo con misure generali quale il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Tale approccio ha inopinatamente sovvertito i criteri di cumulo consolidatisi nel tempo, costringendo le Regioni a rettificare, in senso penalizzante, le indicazioni precedentemente fornite alle imprese, per adeguarsi ai nuovi orientamenti. Alcune Regioni sono addirittura giunte ad estendere tale approccio anche ad OCM Vino e OCM Ortofrutta, con riferimento ai limiti derivanti dalla relativa disciplina europea.  Di conseguenza, l’acquisto di una bene strumentale per un’impresa agricola, già agevolato con il PSR, potrebbe di fatto non godere più (o nella migliore delle ipotesi, fruire solo marginalmente) dell’incentivo fiscale nazionale, a causa dall’applicazione dei limiti relativi agli Aiuti di Stato anche alla misura generale in questione. Questo costituirebbe un epilogo, oltre che irragionevole, anche paradossale, soprattutto alla luce degli importanti sforzi governativi profusi per estendere i benefici del Piano Transizione 4.0 agli investimenti dei produttori agricoli in tecnologie 4.0, aumentando l’intensità dell’incentivo fiscale già a partire dal 16 novembre 2020.

Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, ormai vari mesi or sono, si era detto contrario a tale inedita applicazione della cumulabilità ed impegnato ad addivenire ad una soluzione. Al fine di evitare riflessi molto negativi sugli investimenti tecnologici di un settore strategico per la nostra economia, è imprescindibile che le autorità competenti a livello nazionale intervengano tempestivamente per contrastare l’opinione espressa dai servizi della Commissione. Si auspica che il parere di Bruxelles possa essere a breve superato.


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La risposta 508 di Agenzia delle Entrate ha anche il pregio di confermare che, per verificare l’eventuale superamento del costo sostenuto in conseguenza del cumulo con altri incentivi, si considera quale specifica agevolazione, anche il risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, pertanto, per le imprese soggette ad IRES al 24% ed IRAP al 3,9%, il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2020-2022 dovrebbe essere valorizzato al 127,9% anziché al suo valore nominale.


Inoltre, la risposta conferma che, per verificare l’eventuale superamento del costo sostenuto in conseguenza del cumulo, il computo dell'effettivo beneficio economico derivante da un finanziamento agevolato, come nel caso di cumulo con i Contratti di Sviluppo/Accordi di programma, vada effettuato con gli stessi parametri utilizzati al fine di stabilire, nel contesto della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato di riferimento, le intensità massime di aiuto. Occorre, pertanto, fare riferimento all’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) e non all’importo nominale del finanziamento agevolato.

Un’ulteriore e gradita conferma è contenuta nell’ambito della recentissima circolare 9/E con cui Agenzia delle Entrate conferma che, ai fini della determinazione del Credito d’imposta beni strumentali, il costo deve essere assunto al lordo di altri contributi aventi ad oggetto i medesimi beni agevolati. 
Tale modus operandi è differente rispetto a quanto previsto dal Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2022, ossia l’ulteriore pilastro del Piano Transizione 4.0, assieme al Credito d’imposta beni strumentali, con cui è cumulabile con riferimento ai beni  materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di  R&S Innovazione e Design (lett. b) comma 200, 201, 202 art.1 L.160/2019). Ai fini del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 203) ha purtroppo esplicitato che la base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.  Si auspica possa essere introdotta una simmetria nel trattamento di tutti gli incentivi del Piano, a vantaggio delle imprese, considerando in ogni caso la base di calcolo al lordo di altri incentivi, soprattutto per motivi legati alla semplificazione delle verifiche sul cumulo degli incentivi, in particolare nei casi di attività di R&S svolte nelle aree del Mezzogiorno, alle quale sono applicabili le maggiorazioni previste dall’art.244 del Decreto Rilancio.


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