Credito adeguamento ambienti di lavoro, il bonus non si applica a tutti gli interventi

26 Novembre 2020

Con la Risposta n. 545/2020 Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ex articolo 120 del decreto-legge n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio.

Il chiarimento di Agenzia delle Entrate nasce dall’istanza di interpello presentata dal titolare di una società individuale .Il contribuente ha richiamato la disposizione del Decreto “Rilancio” con la quale è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del Coronavirus, per un importo massimo di 80.000 Euro, compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e per l’acquisto di arredi di sicurezza.


Con riferimento alla situazione specifica, quest’ultimo ha descritto ad Agenzia gli interventi di adeguamento del quale necessita precisando di svolgere un’attività che comprende anche un esercizio di somministrazione aperto al pubblico. Qui di seguito l’elenco degli interventi:

  1. interventi di adeguamento del porticato esterno da utilizzare come area nella quale somministrare alimenti e bevande, così da recuperare i posti a sedere interni che sono stati persi a causa delle regole di distanziamento sociale;
  2. realizzazione di un locale al piano seminterrato idoneo per il ricevimento ed il deposito delle forniture e di adeguamento della rampa di accesso al seminterrato e dell’area di carico e scarico antistante il fabbricato, così che i fornitori possano accedere al piano seminterrato e scaricare nella zona dedicata a questo senza entrare in contatto con il personale della ditta dell’istante e senza transitare nei locali aperti al pubblico;
  3. realizzazione di un percorso interno protetto per portare il materiale dal piano seminterrato ai locali di esercizio della somministrazione;
  4. realizzazione di un’ulteriore zona esterna coperta con arredi lavabili e sanificabili così da aumentare la superfice utilizzabile dai clienti nel periodo estivo.

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Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 545, ha richiamato la normativa in materia ed i chiarimenti già forniti in precedenza, facendo riferimento in particolare a quanto precisato nella Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 riguardo al fatto che gli interventi che possono beneficiare della misura del credito per l’adeguamento ambienti, devono essere interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus e devono essere interventi prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categorie e ordini professionali.


In conclusione Agenzia ha affermato che gli interventi indicati dal contribuente del primo e del quarto tipo, interventi per l’adeguamento del porticato esterno e per la realizzazione di un’ulteriore zona esterna coperta, non rientrano nell’ambito di applicazione della misura in oggetto in quanto si tratta esclusivamente di interventi finalizzati ad ampliare gli spazi a disposizione dei clienti così da recuperare la riduzione del numero dei posti a sedere negli spazi interni conseguente al rispetto delle regole di distanziamento sociale. Neppure gli altri interventi indicati dall’ istante, interventi di realizzazione del locale nel seminterrato dedicato allo scarico ed al deposito delle forniture e di adeguamento delle zone di transito dei fornitori e di collegamento degli spazi del seminterrato con i locali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere ammissibili in quanto si tratta di interventi non previsti espressamente dalle linee guida regionali.


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