Iper ammortamento 250%: il beneficio prosegue anche se il bene viene venduto


L'iper ammortamento 250%, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 quale evoluzione del super ammortamento, consiste in una maggiorazione del 150% del costo dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 compresi nell'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017, ai fini della determinazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili dalle imposte sui redditi.

L'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 Euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che:

  • il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A
  • ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La circolare 4/E del 30 Marzo 2017 di Agenzia delle Entrate chiarisce che è opportuno che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un'analisi tecnica elaborata da un professionista terzo.

L'agevolazione è fruibile a decorrere dal periodo di imposta di interconnessione.

Grazie alla proroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati, ex art. 109 TUIR, a decorrere dall'1 Gennaio 2017 sino al 31 Dicembre 2018, ovvero entro il 31 Dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2018:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore
  • e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In virtù della Legge di Bilancio 2018, ai soli effetti dell'iper ammortamento, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruibilità delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

  1. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla Legge di Bilancio 2017;
  2. attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.


Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) citate, la fruibilità del beneficio prosegue per le quote residue, fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Se il nuovo bene non viene interconnesso entro la fine del periodo di imposta in cui avvengono la cessione del bene sostituito e l'acquisto del bene sostitutivo, si decade per sempre dalla possibilità di utilizzare le quote residue di iper ammortamento. Qualora, infatti, non venga posto in essere un investimento sostitutivo come sopra delineato ed il bene agevolato venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione, cessano gli effetti agevolativi; in particolare:

  • le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, nè dal soggetto cedente, nè dal soggetto cessionario (che acquista un bene ''non nuovo'');
  • le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di ''restituzione'' da parte del soggetto cedente poichè la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.

La relazione illustrativa della legge di Bilancio 2018 prevede che la sostituzione dell'investimento iper ammortizzabile non determina la revoca dell'agevolazione, a condizione che il bene abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori rispetto all'investimento sostituito. Il termine ''revoca'' non implica alcun meccanismo di recapture, qualora non vengano rispettati i requisiti previsti dalla norma per la continuazione della fruizione del beneficio. La relazione intende precisare che la sostituzione del cespite agevolato è condizione per il mantenimento del beneficio per le residue quote. La mancata sostituzione del cespite originario, nei termini e alle condizioni richieste dalla norma, produce effetti esclusivamente sulla prosecuzione del meccanismo applicativo agevolativo, ma non comporta alcuna restituzione del beneficio relativo alla deduzione delle quote di iper ammortamento legittimamente maturate prima della cessione.

In occasione del Videoforum di ItaliaOggi (del 24 Gennaio u.s.) e di Telefisco di Il Sole 24 Ore (tenutosi il 1 Febbraio u.s.), Agenzia delle Entrate &grave intervenuta a dipanare molteplici dubbi applicativi sulla fruibilità del beneficio anche in seguito al realizzo a titolo oneroso del bene oggetto di agevolazione.

In particolare, Agenzia delle Entrate ha chiarito che la possibilità di sostituire il bene iper ammortizzabile, nonostante sia stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, è applicabile anche ai beni iper ammortizzabili acquisiti nel 2017 e sostituiti a partire dal 2018. Ciò risulta espressamente dal testo normativo della Legge di Bilancio 2018, che riferisce i suoi effetti anche alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge di Bilancio 2017.

Di particolare rilievo la delucidazione resa da Agenzia in merito al trattamento del primo anno di sostituzione. Quando viene sostituito un bene iper ammortizzabile, non c'è penalizzazione nel primo anno (quello di sostituzione), dato che il dimezzamento del coefficiente riguarda solo l'ammortamento ordinario e non quello maggiorato, che dovrebbe procedere secondo le residue quote del beneficio, così come originariamente determinate. L'impresa, quindi, nell'anno di sostituzione non deve procedere ad alcun ricalcolo dell'agevolazione.

Operativamente, secondo quanto ha illustrato Agenzia delle Entrate, la rideterminazione del beneficio non implica mai una modifica agli importi previsti dal piano originario di iper ammortamento. Se il bene sostitutivo è di costo inferiore, e quindi anche il 150% di questo costo è inferiore, la fruizione delle quote residue di bonus dovrà interrompersi prima della fine programmata. Del bene nuovo non rileva il coefficiente di ammortamento, ma solo il costo di acquisto.

Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate, la possibilità di sostituire il bene iper ammortizzabile, prevista dalla Manovra 2018, non si applica anche alla sostituzione dei beni immateriali di cui all'Allegato B della legge di Bilancio 2017 o dei beni super ammortizzabili. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 circoscrive espressamente la sua applicabilità ''ai soli effetti'' della disciplina dell'iper ammortamento.




Newsletter inviata il giorno 08/03/2018


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