Investimenti al SUD: al via le domande per il nuovo Credito d’Imposta che copre sino al 45% delle spese


È online sul sito dell’Agenzia il nuovo modello di comunicazione per accedere al Credito d’Imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e modificato di recente dal Dl Mezzogiorno 243/2016.
Il modello, istituito lo scorso 14 Aprile da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, può essere utilizzato dalle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il Provvedimento del 24 Marzo 2016.
Così come per Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, dal 1° Gennaio 2017, l’agevolazione sarà fruibile sull’intero territorio della Sardegna che, in precedenza, era ammessa limitatamente alle zone assistite, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE. Per l’elenco dei territori ammissibili, si veda l’Allegato.

Il bonus SUD è operativo fino al 2019 per progetti imprenditoriali di investimento iniziale, ovvero:

  • creazione di un nuovo stabilimento;
  • ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
  • cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente laddove il valore complessivo dell’investimento sia superiore alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività da modernizzare registrati durante i tre esercizi finanziari precedenti l’avvio dei lavori;
  • diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente allorchè il valore complessivo dell’investimento sia superiore al 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Per i progetti d’investimento delle grandi imprese rientranti nelle aree ammissibili di Molise e Abruzzo, il programma di investimento deve riferirsi ad una nuova attività economica.

Possono fruire del bonus tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta e dalla dimensione, che effettuano nuovi investimenti. La disciplina prevede espressamente alcune preclusioni soggettive (industria siderurgica, industria carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti e delle attinenti infrastrutture, produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, finanziario, creditizio, ed assicurativo), in relazione al settore di attività e per le imprese in difficoltà.

Al fine di incrementare l’appeal della misura presso il tessuto imprenditoriale, è stato approvato un potenziamento della portata incentivante del bonus a decorrere dal 1° Marzo 2017. A seguito delle anzidette modifiche, il Credito d’Imposta in argomento è disciplinato da due differenti regimi normativi, in relazione alla collocazione temporale dell’investimento ai sensi dell’art. 109 del TUIR.


- Aliquote agevolative

Sino al 28 Febbraio 2017Dal 1° Marzo 2017
Per tutte le Regioni, l’agevolazione, in regime di esenzione, spetta nei limiti:
  • del 20% per le PICCOLE imprese;
  • del 15% per le MEDIE imprese;
  • del 10% per le GRANDI imprese.
Per le regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. a) del TFUE (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, e dal 2017 la Sardegna) l'intensità massima dell'aiuto è:
  • del 25% per le grandi imprese,
  • del 35% per le imprese di medie dimensioni
  • e del 45% per le piccole imprese.
Per le regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. c) del TFUE (Abruzzo e Molise) l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è previsto:
  • al 10% per le grandi imprese,
  • al 20% per le imprese di medie dimensioni
  • ed al 30% per le piccole imprese.
Nella nuova disciplina proposta il Credito di Imposta è attributo nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.


Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 Dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.


- Massimali di beneficio

Sino al 28 Febbraio 2017 Dal 1° Marzo 2017
  • per le piccole imprese il limite massimo per progetto di investimento è di 1,5 milioni di euro;
  • per le imprese medie il limite è di 5 milioni di euro;
  • per le grandi imprese il limite è di 15 milioni di euro.
  • per le piccole imprese il limite massimo per progetto di investimento è di 3 milioni di euro;
  • per le imprese medie il limite è di 10 milioni di euro;
  • resta fermo il limite massimo di 15 milioni di euro per le grandi imprese.


- Modalità di calcolo dell’agevolazione

Sino al 28 Febbraio 2017 Dal 1° Marzo 2017
Le aliquote agevolative si applicano sull’ammontare dell’investimento netto. Ai fini della determinazione dell’investimento netto su cui calcolare il credito di imposta, l’investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento. Nel calcolo dell’investimento ammissibile non rilevano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato, i quali quindi, non devono essere sottratti dall’importo complessivo dell’investimento lordo. Il calcolo dell'agevolazione, riferito al costo complessivo dei beni acquisiti, non sarà più considerato al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta, bensì al lordo.


- regime di cumulo

Sino al 28 Febbraio 2017 Dal 1° Marzo 2017
Il Credito d’Imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Il Credito d’Imposta è cumulabile con aiuti de minimis o altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Tale cumulo non dovrà portare al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.


Si ricorda che il beneficio è fruibile a seguito di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate circa l'intenzione di avvalersi dell'agevolazione tributaria, in virtù della quale l'Agenzia stessa fornisce l'autorizzazione all’utilizzo del Credito di Imposta.
L'agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997), a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Per l'agevolazione non trova applicazione il limite annuale di utilizzo (250.000 euro) previsto in termini generali per i crediti di imposta dall'art. 1, comma 53 della L. 244/2007.

La trasmissione telematica della comunicazione redatta con il nuovo modello è effettuata utilizzando il software denominato “CIM17”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 27 Aprile 2017.



Newsletter inviata il giorno 26/04/2017


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