Credito d’imposta R&S: le attività svolte dagli amministratori


Premessa

La circolare di Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, con riferimento all’attività di ricerca svolta dall’amministratore, aveva già chiarito che «sono senz’altro ammessi i costi sostenuti in relazione ad un eventuale contratto di lavoro dipendente stipulato con l’amministratore che svolge attività di ricerca e sviluppo, laddove tale rapporto sia validamente costituibile ai sensi della vigente disciplina sul lavoro.

In base alle medesime considerazioni, si ritiene che siano agevolabili anche i compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa, che svolge attività di ricerca e sviluppo».

La medesima circolare precisa inoltre che «l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore. Non risultano, al contrario, agevolabili i compensi erogati all’amministratore semplicemente preposto alla gestione dell’attività di ricerca e sviluppo».

La circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, paragrafo 4.1.2., ha poi ribadito che tra il c.d. personale non altamente qualificato possano essere ricompresi «anche soggetti non dipendenti dellimpresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione. Tra i medesimi, quindi, può essere ricompreso anche lamministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l􀂶attività di ricerca effettivamente svolta».

 

La risposta all’istanza di interpello n.182 del 6 giugno 2019 di Agenzia delle Entrate

Nella risposta Agenzia conferma l’interpretazione già fornita in passato, ribadendo due importanti concetti:

1. condizione indispensabile per il riconoscimento del credito è che l’attività svolta sia adeguatamente comprovata;

2. il compenso si considera agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore.

Viceversa, come già ben chiarito dalla circolare 5/E, non risultano agevolabili i compensi erogati all’amministratore preposto alla mera gestione (o al coordinamento) dell’attività di ricerca e sviluppo.

 

I riflessi della risposta n.182 sui controlli fiscali in corso

La risposta n.182, oltre a confermare quanto già si conosceva a livello di prassi di Agenzia, aggiunge un elemento che potrebbe avere riflessi non del tutto trascurabili sui controlli fiscali in corso e su quelli futuri.

In particolare, alcuni uffici provinciali, con sensibilità talvolta diverse tra loro, tendono ad escludere le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo direttamente svolte dall’amministratore unico della società dal novero dei costi eleggibili.

La motivazione addotta da alcuni uffici, al netto di tutte le casistiche in cui sono effettivamente riscontrabili carenze di elementi di fatto in grado di comprovare l’attività di R&S direttamente svolta dall’amministratore unico, è quella di ritenere che, l’amministratore unico, abbia il compito di amministrare la società e, pertanto, in quanto tale, non possa essere ricompreso tra i soggetti il cui compenso è agevolabile ai sensi della disciplina in commento.

Nella prospettiva sopra delineata, la risposta di Agenzia n. 182 appare – ad avviso di chi scrive - lungimirante, nel senso che sembra favorire un approccio di tipo sostanzialistico alla disciplina agevolativa, cercando di premiare le attività di R&S effettivamente svolte, a prescindere dal ruolo formalmente rivestito dal soggetto nell’ambito dell’impresa.

In altri termini, in sede di controllo fiscale, appare contrario alle indicazioni ricavabili dalla risposta n.182 l’approccio che, in astratto, disconosce le attività di R&S direttamente svolte dall’amministratore unico di una società, in quanto appare necessario entrare nel merito, valutando caso per caso sulla base degli elementi esistenti.

Resta inteso che, anche l’attività svolta dall’amministratore unico, dovrà essere adeguatamente comprovata da evidenze documentali e solidi riscontri, in grado di fugare ogni dubbio circa la sussistenza di eventuali profili simulatori delle operazioni svolte.





Newsletter inviata il giorno 13/06/2019


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