80 milioni di euro per le PMI quotate


La legge di Bilancio 2018, all’articolo 1, commi 89-92, prevede un bonus per la quotazione delle PMI a cui sono destinate risorse per complessivi 80 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

In particolare, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 Maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, ossia il 1° Gennaio 2018, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 Dicembre 2020, per la predetta finalità.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 Dicembre 2000, n. 388.

L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 Giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione deglia rticoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, sono stabiliti le modalità e i criteri attuativi, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché' alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

La bozza di decreto attuativo, secondo le anticipazioni di Il Sole 24 Ore del 1° Aprile 2018, contiene rilevanti dettagli:

  • La percentuale massima di “bonus” utilizzabile dall’impresa, a differenza di quanto prevedeva la norma primaria della legge di bilancio, sarà stabilita «nella misura massima del 50%» in base al numero di domande e dunque di risorse disponibili e potrà essere anche inferiore al 50%.

  • Risulta esteso il perimetro delle spese agevolabili: dall’adeguamento del sistema di gestione e redazione del piano industriale all’attività durante la fase di ammissione, a quelle per il collocamento delle azioni presso gli investitori. Inclusi anche lo svolgimento della due diligence, la redazione del prospetto e la consulenza sulle questioni legali, fiscali e contrattualistiche, le attività di comunicazione ed eventi.

  • Le spese devono essere relative a consulenze esterne, calcolate al di fuori dell’ordinaria attività di assistenza svolta dai professionisti per l’azienda. E’ possibile scegliere se pattuire un importo fisso oppure in parte proporzionato al successo della quotazione.

  • Si prevede che le imprese debbano presentare domanda tra il 1° Ottobre dell’anno in cui hanno conseguito la quotazione e il 31 Marzo successivo. Entro il 30 Aprile il ministero dello Sviluppo, dopo aver verificato i requisiti, comunica all’impresa la percentuale del “bonus” o l’eventuale diniego. Entro il quinto giorno lavorativo di Maggio lo Sviluppo comunica all’agenzia delle Entrate l’elenco delle società beneficiarie e il rispettivo importo. Per poter utilizzare concretamente in compensazione il credito la PMI dovrà a sua volta attendere almeno altri cinque giorni lavorativi.




Newsletter inviata il giorno 05/04/2018


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