Credito d’imposta R&S: ultimi aggiornamenti


Il mese di giugno è risultato prolifico di chiarimenti per il credito d’imposta R&S, a beneficio delle imprese che investono in ricerca e sviluppo. In particolare, Agenzia delle Entrate è intervenuta con le risposte 182 del 6 giugno e 200 del 20 giugno, entrambe originate da un interpello.

Al riguardo si ricorda che le imprese che intendono accedere al beneficio, hanno a disposizione l’istituto dell’interpello, da rivolgersi ad Agenzia delle Entrate,  prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali, relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione. L'istanza d'interpello deve contenere anche la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica, circostanziata e specifica della situazione concreta in cui versa l’istante, non essendo sufficiente una rappresentazione sommaria, generica. Se l'Agenzia non si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (o entro 60 giorni dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa), si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente, che nel testo dell’interpello deve essere esposta in modo chiaro e univoco.

Nei casi in cui i dubbi in merito all'ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità delle attività per le quali si intende fruire del beneficio tra quelle eleggibili al credito di imposta, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico. La facoltà di presentazione delle istanze di parere tecnico presuppone l’esistenza di un’obiettiva incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, con la conseguenza che quelle ricorrenti, se non caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto dell’istanza. Non sono previsti termini per il riscontro ministeriale.

L’istanza di interpello o di parere tecnico non può essere considerata uno strumento di accertamento preventivo. Come segnalato recentemente anche da Il Sole 24 Ore (L’interpello deve rimanere strumento di compliance – 24 Giugno 2019), deve essere preservata “la funzione dell'interpello, che è quella di fornire al contribuente certezza del diritto in cambio di trasparenza”. Vanno respinte sia l’inclinazione dell’amministrazione finanziaria a trasformare l'interpello da strumento di compliance a strumento di accertamento preventivo, sia la tentazione dei contribuenti di abusare dello strumento. 

Talune risposte ad interpelli vengono rese pubbliche e i principi sottesi possono essere applicati dalla generalità dei contribuenti. Questo è quanto avviene per le risposte 182 e 200.

Nell’ambito della risposta 182 del 6 giugno 2019, Agenzia delle Entrate esplicita l'eleggibilità dell'amministratore unico non dipendente; nel caso rappresentato dall’istante, peraltro, l'amministratore  è anche socio. In via generale sono, infatti, considerati ammissibili i compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo. Non risultano, al contrario, agevolabili i compensi erogati all’amministratore semplicemente preposto alla gestione dell’attività di ricerca e sviluppo. Resta inteso che l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore.

Con la risposta 200 del 20 giugno 2019 Agenzia delle Entrate conferma che, nell’ambito del credito di imposta R&S  oltre che del bonus formazione industria 4.0 (articolo 1 comma 45-56 della legge 205/2017), il credito d’imposta ulteriore per le spese sostenute per l’attività di certificazione della documentazione contabile, nei limiti di 5.000 euro per periodo di imposta, spetta solo ai soggetti non tenuti per legge al controllo legale dei conti.

I soggetti non tenuti al controllo legale dei conti sono le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all’articolo 2477, comma 3, del codice civile. Per tali imprese l’obbligo dell’apposita certificazione dovrà essere adempiuto attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Per completezza si segnala che, in virtù della Legge di Bilancio 2019, a decorrere dal credito di imposta maturato nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, l’obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), in precedenza previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, è esteso a tutti soggetti beneficiari. All’avvenuta certificazione della documentazione contabile delle spese, inoltre, viene subordinata anche la fruizione del credito.

Nell’ambito della circolare 8/E di Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019, a commento delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (nonchè in seno alla Circolare 15 febbraio 2019, n. 38584 del MiSE), è esplicitato che: “non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.” L’attività di certificazione deve meramente assicurare la verifica della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio. Quanto alla procedura con cui deve essere svolta l’attività di certificazione, tale attività non può essere svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare.





Newsletter inviata il giorno 27/06/2019


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