BONUS PUBBLICITÀ - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo e approvato il modello di comunicazione telematica: modalità e tempistiche per la presentazione delle domande

È questa la principale indicazione fornita dal decreto, che per il resto conferma in buona sostanza i contenuti diffusi nel documento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri di novembre 2017.
In base alle disposizioni contenute nel DPCM 16 maggio 2018 n. 90, i soggetti interessati al bonus fiscale di cui all'art. 57 bis del DL 50/2017 beneficiano di una finestra temporale di 30 giorni, entro cui presentare distinte comunicazioni telematiche ("prenotazioni") su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, per:

  • gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente;
  • gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purchè il loro valore superi di almeno l'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. L'applicazione dell'incentivo nel 2017 è pertanto parziale, perchè non riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Quanto affermato, è stato confermato recentemente dal provvedimento del capo Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2018, che ha reso disponibile il modello di comunicazione per presentare:

  • la «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta», in cui devono confluire i dati degli investimenti effettuati o programmati nell'anno agevolato, di conseguenza per il 2017 non deve essere presentata;
  • la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati», per dichiarare a consuntivo l'effettiva realizzazione nell’anno agevolato degli investimenti indicati nella «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta» inviata in precedenza, al fine di confermare o rettificare la prenotazione.

In particolare, all'art. 4 del presente provvedimento, è stato ribadito che la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati» per l'accesso al beneficio per l'anno 2017 e la «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta» per l'accesso al beneficio per gli investimenti relativi all'anno 2018 sono presentate, separatamente, dal giorno 22 settembre 2018 al giorno 22 ottobre 2018, mentre la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati» nell'anno 2018, deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2019.

Per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del DPCM 16 maggio 2018, n. 90, la domanda va presentata nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno. Quindi, nell'anno 2019 "la comunicazione per l’accesso al credito di imposta" deve essere presentata dal 1° al 31 marzo 2019, mentre "la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2020.

Il provvedimento, infine, stabilisce che l'ammontare del credito fruibile sarà disposto dal Dipartimento con provvedimento pubblicato sul proprio sito istituzionale, con le seguenti tempistiche:

  • entro il 21 novembre 2018 per gli investimenti incrementali effettuati nel 2018 e per quelli effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017;
  • entro il 30 aprile di ciascun anno per gli investimenti incrementali effettuati nel 2019 e seguenti.





Newsletter inviata il giorno 02/08/2018



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