Bonus ammortamenti e contributi per il sisma del 2012: cumulabilità sul 100% del costo


Tra le recenti misure a beneficio delle imprese più apprezzate dal tessuto imprenditoriale, la proroga di un anno del super ammortamento al 140% e il debutto dell’iperammortamento al 250% per i beni ad alto contenuto tecnologico. Misure che, se abbinate alle agevolazioni già esistenti, possono giungere a coprire il 100% del costo sostenuto.

E’ ancora operativo il cosiddetto super ammortamento 140%, la deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati da tutti i titolari di reddito d'impresa (lavoratori autonomi compresi), che porta al 140% il valore della deduzione, riducendo la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte sui redditi IRES ed IRPEF.
La manovra 2017 estende l'agevolazione al 31 Dicembre 2017, con l'aggiunta di un’ulteriore finestra che permette la consegna del bene fino al 30 Giugno 2018, a condizione che entro il 31 Dicembre 2017 l'impresa abbia versato un acconto pari al 20% del costo.

L’esordiente iperammortamento 250%, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, prevede invece la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali 4.0.
Saranno iperammortizzabili gli investimenti effettuati nel 2017 per beni consegnati entro il 30 Giugno 2018, per i quali sussista l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore ed il pagamento di un anticipo superiore al 20% entro il 31 Dicembre 2017.

Per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento 250% e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%. Si tratta di un’apertura rispetto alla versione 2016 dei superammortamenti che escludeva i beni immateriali.

Il costo rilevante per il super e l’iper ammortamento, secondo quanto indicato dalla circolare 23/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate, riferita al super ammortamento ma verosimilmente applicabile, sul punto, anche alla maggiorazione del 150%, va assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, tranne quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

La Direzione regionale dell’Emilia Romagna dell’agenzia delle Entrate si è espressa a favore delle imprese colpite dal sisma del 2012 che hanno avuto accesso agli incentivi ad esse dedicati in merito alle modalità di calcolo dei bonus ammortamenti. Nella risposta si ricorda che, in base all’articolo 6-novies del Dl 43/2013, i contributi connessi con i citati eventi sismici non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Conseguentemente, la Direzione regionale afferma che la maggiorazione del 40 o del 150% spetta al lordo dei contributi pubblici rientranti nel disposto del Dl 43/2013 ricevuti.


Newsletter inviata il giorno 23/03/2017


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