Spett.le Azienda,

abbiamo il piacere di segnalare che è stata pubblicata l'Ordinanza n. 113/2013, che introduce importanti novità all'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. – Contributi per la riparazione e ripristino di immobili, beni strumentali, scorte e delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 -.

Le principali sono le seguenti:

  • Possibilità da parte dei condomini o consorzi "anche appositamente costituiti" di presentare domanda di contributo.
  • Viene precisato che i valori di cui alle tabelle A, B, C, D, E ed F, identificati per calcolare il costo convenzionale, si intendono applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste. Inoltre sono state introdotte ulteriori maggiorazioni per particolari situazioni e/o interventi.
  • La percentuale di contributo per la ricostituzione delle scorte relative a prodotti finiti gravemente danneggiate dal sisma è stata elevata al 60% (inizialmente era fino al 50%). Inoltre, qualora non esistano scritture contabili o di magazzino, vi è la possibilità di richiedere ed ottenere il contributo relativo comprovando la loro consistenza, al momento del sisma, con "un'apposita perizia giurata".
  • Il soggetto beneficiario, per poter ottenere il contributo, nel caso in cui l'impresa affidataria dei lavori o di servizi o forniture sia stata oggetto di provvedimento di diniego all'iscrizione alle cd. "white list", deve dimostrare di essersi attivato prontamente ai fini della cessazione degli effetti del contratto. Inoltre, il beneficiario deve presentare consuntivo dei lavori eseguiti fino alla data di pubblicazione del provvedimento di diniego all'iscrizione.
  • Con esclusivo riferimento agli interventi sui beni immobili viene finalmente ammessa la possibilità, per il beneficiario del contributo, di continuare ad utilizzare più imprese affidatarie (senza cioè capo-commessa o "general contractor") in tutti i casi in cui i lavori di ricostruzione e ripristino siano iniziati prima del 12 ottobre 2012. Alla data del 12 ottobre 2012, pertanto, devono essere stati non solo concretamente avviati i lavori, ma anche essere state espletati gli adempimenti previsti dalle norme ordinarie per apertura di un cantiere edile.
  • Viene evidenziata la possibilità del cumulo tra il risarcimento privato ed il contributo pubblico sino all'integrale copertura dei costi calcolati in base al progetto e ai prezziari regionali (purché verificati e approvati dal SII), anche se questi dovessero essere maggiori di quelli convenzionali.
  • I termini di liquidazione del contributo, fissati a 45 giorni per gli stati di avanzamento lavori, e a 60 giorni per il saldo finale, non vengono più interrotti dalle richieste di integrazioni, ricominciando così da zero, ma rimangono sospesi, riiniziando dal giorno raggiunto al momento di tali richieste. Inoltre la modifica prevede che la quarta e/o ultima erogazione (riferita al 4° SAL) a saldo non possa essere inferiore al 15% dell’importo suddetto.

Sperando di aver fatto cosa a Lei gradita, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione.


Cordiali saluti
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