Bonus pubblicità in de minimis fruibile dal 18 aprile

Il bonus pubblicità, nella forma di credito d’imposta, è destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, e agli enti non commerciali, in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, salvo il limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate. L'intensità dell'incentivo è elevata al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e nel caso di startup innovative, una volta perfezionata con esito positivo la procedura di notifica della maggiorazione alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75%.

La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 762, legge 145/2018) ha stabilito che il bonus è concesso nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti europei sugli aiuti de minimis, che stabiliscono diversi massimali a seconda del settore di appartenenza del soggetto che fruisce dell’aiuto. In particolare, sono previsti i seguenti specifici massimali:

  • 200.000 euro - generalità delle imprese
  • 100.000 euro - settore dell’autotrasporto
  • 15.000 euro - settore agricolo
  • 30.000 euro - settore della pesca e dell’acquacoltura.

DOMANDE PER GLI ANNI 2017 E 2018

Sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’11 aprile è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari ammessi al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per gli anni 2017 e 2018 corredato, per ciascun soggetto, dall’importo massimo di credito potenzialmente fruibile.

Per ognuno dei richiedenti ammessi al beneficio è indicato un solo importo, anche quando sia stata presentata richiesta per entrambi gli anni 2017 e 2018: in questo caso, l’importo indicato costituisce la somma delle due annualità.

La fruizione del credito d’imposta deve avvenire tenendo conto del regime de minimis. Le imprese dovranno, pertanto, considerare i massimali applicabili alla propria categoria di appartenenza ed il limite di capienza individuale derivante da eventuali altri aiuti de minimis (in qualsiasi forma ottenuti) nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso.

Nel rispetto dei massimali e del limite individuale, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (codice tributo “6900” istituito dalla risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019).

L’F24 può essere presentato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo all’11 aprile 2019, data di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.

Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di un credito d’imposta superiore a 150.000 euro, il bonus può essere fruito soltanto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà inviata dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria dopo la consultazione della Banca dati nazionale antimafia e, quindi, dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa. Tale regola, però, non trova applicazione nel caso in cui il beneficiario abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
Come rilevato da Italia Oggi (16 aprile 2019), rispetto al primo elenco approvato sulla base delle prenotazioni dell'agevolazione, le imprese hanno ottenuto un beneficio raddoppiato, visto che il credito d'imposta è passato da un ipotetico 23% dell'investimento ammissibile ad un 40%. Molte imprese non hanno, infatti, confermato le previsioni di spesa comunicate in precedenza, liberando quindi fondi.

Infine, si precisa che il suddetto credito, oltre a dover essere indicato in dichiarazione dei redditi nel quadro RU con il codice E4 – Investimenti pubblicitari, deve trovare opportuna collocazione in bilancio, tenendo presente che, in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs n. 139/2015, i costi di pubblicità sono capitalizzabili solo se soddisfano determinati requisiti. Fatta salva questa casistica ristretta, si ritiene che:

  • i costi di pubblicità vadano indicati nella voce B7 del Conto economico;
  • il credito d’imposta vada imputato nella voce A5 del Conto economico come contributo in conto esercizio.

Per completezza, si segnala che la legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017) ha introdotto all’articolo 1, commi da 125 a 129, alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza; la disciplina è stata successivamente integrata dal decreto legge ‘sicurezza’ (n. 113/2018) e dal decreto legge ‘semplificazione’ (n. 135/2018). E’ richiesto a chi riceve pubbliche erogazioni di darne specifica evidenza in nota integrativa. La disciplina è accompagnata da un severo sistema sanzionatorio (l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione da parte delle imprese comporta la restituzione delle somme ricevute), ma persistono ambiguità interpretative ed applicative. Tra gli aspetti controversi vi è l'applicabilità del principio di competenza o di cassa per l’imputazione temporale del beneficio. Il Decreto Crescita, intervenuto anche su questo aspetto, non è ancora stato pubblicato. Le bozze sembrano alludere all’applicazione del criterio di cassa. Assonime, con circolare 5 del 2019 ha proposto una soluzione pratica, almeno in attesa di indicazioni dalle autorità competenti: consentire all’impresa di scegliere se adottare la rendicontazione per cassa o per competenza, dichiarando espressamente nella nota integrativa il criterio utilizzato e applicandolo coerentemente per tutte le erogazioni ricevute. Ad ogni buon conto, il legislatore ha sinora previsto due misure complementari, atte a mitigare la portata della disciplina e semplificare gli adempimenti a carico delle imprese: la possibilità di rinviare al Registro nazionale degli aiuti di Stato e la soglia di 10.000 euro.


DOMANDE 2019

Per gli anni successivi al 2018, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede “con avviso da pubblicare, entro il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura del periodo di presentazione delle domande ..“ alle prescritte comunicazioni “in ordine alle risorse disponibili per la concessione dell'agevolazione …”.

Il periodo di presentazione delle domande di accesso all’agevolazione è fissato dal Regolamento nella finestra temporale che va dal 1° al 31 marzo, sul presupposto dell’esistenza della disponibilità delle necessarie risorse entro tale data. Come indicato con comunicato del 20 marzo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per l’anno 2019, la misura non è stata ancora rifinanziata e, pertanto, non essendo disponibili le necessarie coperture finanziarie, non è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso all’agevolazione. Il Dipartimento darà in ogni caso tempestiva notizia della eventuale disponibilità di nuove risorse e delle procedure che saranno, in quel caso, attivate.



Newsletter inviata il giorno 18/04/2019


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