A pieno regime il bonus per l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature al SUD


La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi dedicato al Sud. La disciplina della misura è stata successivamente rivisitata a beneficio delle imprese. Su impulso del governo, si è inteso rilanciare lo strumento al fine di incrementare l’appeal presso il tessuto imprenditoriale. E’ stato approvato un potenziamento della portata incentivante del bonus a decorrere dal 1° Marzo 2017, data di entrata in vigore della legge 27 Febbraio 2017, n.18 di conversione del decreto-legge 29 Dicembre 2016, n. 243.

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, con esclusione delle imprese in difficoltà e dei soggetti operanti nei settori dell’industria siderurgica, dell’industria carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle attinenti infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, finanziario, creditizio, ed assicurativo.

A seguito delle anzidette modifiche, il credito d’imposta in argomento è disciplinato da due differenti regimi normativi circa le aliquote agevolative applicabili, i massimali di beneficio, le modalità di calcolo dell’agevolazione ed il regime di cumulo.
In particolare, il doppio binario discende dalla collocazione temporale dell’investimento ai sensi dell’art. 109 del TUIR, a seconda che si tratti di investimenti realizzati dall’1 Gennaio 2016 al 28 Febbraio 2017 oppure effettuati dal 1° Marzo 2017 al 31 Dicembre 2019.


Aliquote agevolative

Investimenti sino al 28 Febbraio 2017Per tutte le Regioni, l’agevolazione, in regime di esenzione, spetta nei limiti:
 del 10% per le GRANDI imprese;
 del 15% per le MEDIE imprese;
 del 20% per le PICCOLE imprese.
Investimenti dal 1° Marzo 2017Per le Regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. a) del TFUE (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, e dal 2017 la Sardegna) l'intensità massima dell'aiuto è:
 del 25% per le GRANDI imprese;
 del 35% per le imprese di MEDIE dimensioni;
 e del 45% per le PICCOLE imprese.
Per le Regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. c) del TFUE (Abruzzo e Molise) l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è previsto:
 al 10% per le GRANDI imprese;
 al 20% per le imprese di MEDIE dimensioni;
 ed al 30% per le PICCOLE imprese.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 Dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Massimali di beneficio per progetto di investimento

Investimenti sino al 28 Febbraio 2017  Per le PICCOLE imprese il limite massimo per progetto di investimento è di 1, 5 milioni di euro;
 per le imprese MEDIE il limite è di 5 milioni di euro;
 per le GRANDI imprese il limite è di 15 milioni di euro.
Investimenti dal 1° Marzo 2017  Per le PICCOLE imprese il limite massimo per progetto di investimento è di 3 milioni di euro;
 per le imprese MEDIE il limite è di 10 milioni di euro;
 resta fermo il limite massimo di 15 milioni di euro per le GRANDI imprese.

Modalità di calcolo dell’agevolazione

Investimenti sino al 28 Febbraio 2017Le aliquote agevolative si applicano sull’ammontare dell’investimento netto. Ai fini della determinazione dell’investimento netto su cui calcolare il credito di imposta, l’investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento. Nel calcolo dell’investimento ammissibile non rilevano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato, i quali quindi, non devono essere sottratti dall’importo complessivo dell’investimento lordo.
Investimenti dal 1° Marzo 2017Il calcolo dell'agevolazione, riferito al costo complessivo dei beni acquisiti, non sarà più considerato al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta, bensì al lordo.

Regime di cumulo

Investimenti sino al 28 Febbraio 2017Il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
E’ consentita la cumulabilità con il super ammortamento del 140% e con l’iperammortamento del 250%.
Investimenti dal 1° Marzo 2017Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis o altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. Talle cumulo non dovrà portare al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.
E’ consentita la cumulabilità con il super ammortamento del 140% e con l’iperammortamento del 250%.


L’agevolazione riguarda tutti i beni (macchinari, attrezzature, impianti):

  • strumentali
  • nuovi
  • destinati a strutture produttive, esistenti o da costituirsi, ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE. Per l’elenco dei territori ammissibili, si veda l’Allegato.
    Nella nuova versione, l’agevolazione sarà infatti fruibile sull’intero territorio della Sardegna che, in precedenza, era ammessa limitatamente alle zone assistite, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.
  • acquistati, anche in leasing, tra il 1° Gennaio 2016 e il 31 Dicembre 2019
  • facenti parte di un progetto di investimento iniziale, quale:
    1. la creazione di un nuovo stabilimento,
    2. l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
    3. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente,
    4. un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (Molise e Abruzzo), gli aiuti possono essere concessi alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale e alle grandi imprese solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

L’accesso al regime è condizionato ad una comunicazione dell’impresa all’Agenzia delle Entrate, chiamata ad autorizzare la fruizione. La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica a partire dal 30 Giugno 2016 e fino al 31 Dicembre 2019.
Il credito d’imposta, che andrà riportato in Unico, è utilizzabile in compensazione dall’anno di effettuazione dell’investimento decorsi 5 giorni dall’autorizzazione alla fruizione.
Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro.

Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate, l'autorizzazione di spesa è rimodulata ex art.12 D.L. 24 Aprile 2017, n. 50 convertito in Legge, 21/06/2017 n° 96, per gli anni 2017-2019, in 507 milioni di euro per l'anno 2017 e in 672 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.



Newsletter inviata il giorno 20/07/2017


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