Strutture alberghiere: piena cumulabilità tra bonus ammortamenti e Tax credit riqualificazione strutture ricettive


Sulle stesse voci di spesa, il Tax Credit per la riqualificazione delle strutture ricettive è pienamente cumulabile con il superammortamento 140%. Sono queste le conclusioni della risoluzione 15 Settembre 2017, n. 118/E, le quali risultano applicabili per analogia anche all’iper-ammortamento 250%.

Il bonus hotel non è cumulabile solo con le agevolazioni fiscali che erano già in vigore il 7 Maggio 2015 (data del relativo decreto attuativo) e che contemporaneamente hanno le stesse finalità, ambito soggettivo, oggettivo e temporale. Sussiste un divieto di cumulo, quindi, a titolo esemplificativo con la detrazione Irpef e Ires del 65% sul risparmio energetico qualificato, istituita con la legge 296/2006.

Il Tax Credit Riqualificazione strutture ricettive, istituito dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014, riconosce un credito di imposta alle imprese alberghiere per la riqualificazione delle strutture ricettive e per l’acquisto di mobili e componenti d'arredo.

Il credito d’imposta è stato prorogato, con alcune modifiche, dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi 4-7). In particolare, la Manovra finanziaria ha esteso la durata del beneficio anche ai periodi d’imposta 2017 e 2018 e, rispetto alla versione previgente, ha aumento l’intensità dell’aiuto.

Possono fruire dell’agevolazione le imprese alberghiere esistenti alla data del 01/01/2012 con riferimento agli interventi sulla struttura alberghiera.
Per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Dal 2017 nella platea dei soggetti beneficiari rientrano anche le strutture che svolgono attività agrituristica.

Sono agevolabili le spese sostenute sino al 2018 per:

  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di incremento dell'efficienza energetica;
  • acquisto di mobili e componenti d'arredo.

In particolare in merito all’acquisto di mobili e componenti d'arredo, è recentemente intervenuto il Decreto-legge 24 Aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” che modifica come segue la disciplina previgente:

  • elimina l’obbligo di destinazione esclusiva dei mobili e delle componenti d’arredo all’immobile oggetto degli interventi agevolati di riqualificazione edilizia o energetica;
  • consente l’utilizzo dell’intero stanziamento previsto per il credito di imposta per agevolare interventi diversi dalla riqualificazione edilizia o energetica degli immobili (precedentemente era prevista una riserva pari al 10% dello stanziamento complessivo per l’agevolazione delle spese relative ad interventi ulteriori, tra cui l’acquisto di mobili e arredi, sostenute dalle imprese alberghiere);
  • estende, dal secondo all’ottavo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, il termine entro il quale il beneficiario dell’agevolazione non può cedere i beni agevolati a terzi o destinarli a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, pena la revoca del beneficio.

A decorrere dagli investimenti sostenuti nel 2017, l’intensità del credito di imposta è stata elevata al 65% in luogo del 30% delle spese sostenute, fino all’importo massimo di 200.000,00 euro, in regime de minimis.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Dal 2017 il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo, in luogo di tre quote annuali.

Le modalità attuative saranno fissate con un apposito decreto del Ministro dei beni culturali, che avrà il compito di adeguare ai nuovi principi normativi vigenti dal 2017 il decreto 7 Maggio 2015.



Newsletter inviata il giorno 29/09/2017


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