Bonus quotazione PMI: pubblicato il decreto attuativo


La legge di Bilancio 2018, all’articolo 1, commi 89-92, prevede un bonus per la quotazione delle PMI a cui sono destinate risorse per complessivi 80 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

In particolare, alle PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 Maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, ossia il 1° Gennaio 2018, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ammissione alla quotazione entro il 31 Dicembre 2020, un credito d'imposta pari al 50% dei costi di ammissibili sostenuti e comunque fino ad un importo massimo di 500.000 €.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al momento della comunicazione del Ministero di riconoscimento, alle imprese, del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 Dicembre 2000, n. 388.

L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 Giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza.

La richiesta deve essere effettuata in via telematica fra il 1° Ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 Marzo dell’anno successivo e, nei 30 giorni dal termine ultimo, sarà comunicato alla PMI il riconoscimento (con indicazione dell’importo effettivamente spettante) o il diniego.

Le attività ammissibili sono quelle:

  • finalizzate alla quotazione come l’implementazione e l’adeguamento del controllo di gestione, l’assistenza nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa nelle varie fasi;
  • fornite durante la fase di ammissione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
  • necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate;
  • finalizzate a supportare l’emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche finalizzate a predisporre un report (due diligence finanziaria inclusa);
  • di assistenza all’emittente nella redazione del documento di ammissione o del prospetto o dei documenti usati per il collocamento presso investitori o per la produzione di ricerche;
  • riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla quotazione;
  • di comunicazione effettuate tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Sono agevolabili i costi relativi a queste attività effettuate da consulenti esterni, fisici o giuridici, che si traducono in servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi d’esercizio ordinari dell’impresa come la consulenza fiscale, legale e la pubblicità. Possono consistere in importi fissi previamente pattuiti oppure in parte dipendenti dal buon esito della quotazione (cosiddetto «success fee»), purché le attività non siano prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa. I costi dovranno essere attestati dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale o da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e esperti contabili.



Newsletter inviata il giorno 26/06/2018


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