BONUS SUD per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno 2016 – 2019. Pubblicate le nuove FAQ da parte del Ministero dello Sviluppo Economico


La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi dedicato al Sud e, su impulso del governo, lo strumento è stato rilanciato al fine di incrementare l’appeal presso il tessuto imprenditoriale tramite un potenziamento della portata incentivante del bonus a decorrere dal 1° Marzo 2017, data di entrata in vigore della legge 27 Febbraio 2017, n.18 di conversione del decreto-legge 29 Dicembre 2016, n. 243. È stimabile che, a seguito dell’ampliamento della misura, 2.969 nuove unità produttive abbiano proposto piani di investimento agevolati. Il rafforzamento della misura ha moltiplicato gli effetti in termini di impegno finanziario.

Nell’ambito della Legge di Bilancio 2018, si è ritenuto opportuno pertanto incrementare la dotazione finanziaria per gli anni 2018 e 2019 per consentire una continuità di sviluppo degli investimenti con indubbi effetti anche a livello occupazionale. Come indicato dalla relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2018, il credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni meno sviluppate (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna) e delle Regioni in transizione (Abruzzo e Molise), recentemente rafforzato, si è dimostrato un proficuo strumento per la crescita delle imprese ubicate nel Sud, contribuendo positivamente all’apporto di quelle Regioni alla crescita del PIL nazionale.

A seguito del decreto direttoriale del 23 Aprile 2018, il Programma operativo nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR contribuisce all’intervento del credito di imposta SUD rendendo disponibili, a favore delle piccole e medie imprese (PMI), fino ad un massimo di 306 milioni di euro.
Possono beneficiare del credito d’imposta per il Mezzogiorno - PON le PMI che hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l’acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti agli specifici criteri di ammissibilità definiti dall’art. 4 del decreto ministeriale 29 Luglio 2016 e relativi a:

  • ammontare minimo dell’investimento (500 mila euro)
  • esclusione delle sole attività economiche del settore agricoltura, silvicoltura e pesca
  • localizzazione nelle regioni meno sviluppate o in quelle in transizione
  • riconducibilità degli investimenti agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente

Questa novità ha portato il MiSE a rilasciare alcune FAQ sul proprio sito, per chiarire alcuni aspetti, soprattutto metodologici, nel caso in cui sia possibile per l’impresa fare ricorso anche ai fondi PON.

Così si è chiarito che Le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta in questione, devono presentare la comunicazione per la fruizione dello stesso all’Agenzia delle entrate in via telematica, come specificato nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14/04/2017, modificato con provvedimento del 29/12/2017.

L’Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione e previa verifica dei dati dichiarati nella stessa, trasmette alle imprese il provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.

A seguito del rilascio dell’autorizzazione alla fruizione, l’Agenzia delle entrate trasmette, i soli progetti presentati da PMI non appartenenti al settore primario, al Ministero dello sviluppo economico che ne valuta la cofinanziabilità con risorse del PON I&C, sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del DM 29 Luglio 2016.

L’attività istruttoria svolta dal Ministero è circoscritta alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’ammissione dei progetti al finanziamento nell’ambito del PON I&C.

Con riferimento alle PMI beneficiarie del credito d’imposta per le quali l’attività istruttoria si conclude con esito positivo, il Ministero adotta un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON I&C recante, tra l’altro, gli obblighi e gli adempimenti a carico dell’impresa beneficiaria derivanti dal cofinanziamento comunitario.

Con riferimento, invece, alle domande che non superano l’istruttoria svolta dal Ministero, in quanto carenti dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 del DM 29 Luglio 2016, resta ferma l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali.

Approfondendo quest’ultimo punto, il MiSE chiarisce che la PMI destinataria dell’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate può utilizzare in compensazione il credito d’imposta a seguito della realizzazione degli investimenti senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Ministero dello sviluppo economico. L’istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico è volta unicamente a verificare il possesso dei requisiti per l’ammissione dei progetti al finanziamento nell’ambito del PON I&C.

Inoltre, le spese di acquisizione delle immobilizzazioni devono essere rendicontate al Ministero dello sviluppo economico esclusivamente da parte delle PMI destinatarie del provvedimento di utilizzo delle risorse del PON I&C, ai sensi dell’articolo 5 del DM 29 Luglio 2016, nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 4 del decreto direttoriale 4 Gennaio 2017.

Infine, il Ministero chiarisce che le richieste di informazioni relative all’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta devono essere rivolte esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, mentre sono di pertinenza dello stesso MiSE solo le tematiche riguardanti le condizioni per l’utilizzo delle risorse del PON I & C per il finanziamento di crediti d’imposta autorizzati dall’AdE.



Newsletter inviata il giorno 07/06/2018


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