Dichiarazione dei Redditi ed IRAP 2019: indispensabile l’indicazione degli aiuti di Stato per la legittima fruizione

Nell’ambito degli adempimenti dichiarativi che vedono impegnate le imprese, in particolare in queste settimane per quante presentano periodo di imposta coincidente con l’anno solare, specifica attenzione deve essere dedicata ad un nuovo prospetto, relativo ai contributi qualificabili come “aiuti di Stato”. Si tratta di un adempimento ulteriore rispetto agli specifici vincoli previsti dalle singole discipline agevolative che richiederebbe, ad unanime avviso, un ufficiale intervento chiarificatore che agevoli l’assolvimento degli oneri in parola. In particolare, sussiste un prospetto inedito, per la cui compilazione le imprese si trovano a dover fare i conti con istruzioni che lasciano adito a dubbi ed incertezze sul perimetro degli incentivi da indicare. Si proverà, nel prosieguo, a fare chiarezza sul tema.


Per le imprese che hanno maturato il diritto ad ottenere aiuti di Stato nel 2018, sussiste un peculiare obbligo da assolvere nell’ambito della Dichiarazione dei redditi ed IRAP 2019. Le imprese sono chiamate, infatti, ad indicare gli aiuti nel prospetto degli aiuti di Stato presente ai righi RS401 e RS402 di tutti i modelli dichiarativi delle imposte sui redditi (enti non commerciali compresi), e al rigo IS201 e IS202 del modello Irap. 

Nelle istruzioni per la compilazione è esplicitato che le informazioni sono richieste per consentire all’Agenzia delle entrate di adempiere agli obblighi relativi alla registrazione dell’aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito nel 2015 presso il MISE, previe le verifiche necessarie per il rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”, compresa la clausola Deggendorf relativa ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea.

Il prospetto inserito nella dichiarazione serve, pertanto, a completare il Registro nazionale degli aiuti di Stato con i dati che gli enti preposti non potrebbero autonomamente inserire, per mancanza di informazioni.


 

SANZIONI

 

Come riportato nelle istruzioni ai modelli dichiarativi, tale compilazione è “necessaria ed indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi aiuti”.

In merito all’aspetto sanzionatorio, la mancata o omessa compilazione del prospetto potrebbe, dunque, avere conseguenze importanti

Come osserva il Sole 24 Ore del 23 ottobre 2019, è facilmente ipotizzabile sin d’ora che nasceranno contenziosi sia sulla natura sostanziale o formale di questo adempimento che sulla legittimità di una dichiarazione integrativa presentata oltre i termini. 

Pur auspicando un ridimensionamento delle conseguenze derivanti dal mancato assolvimento dell’onere in parola, suggeriamo di prestare al Prospetto la debita considerazione, compilandolo nella maniera più esaustiva possibile.

 

QUALI INCENTIVI INDICARE

 

Il perimetro agevolativo attenzionato è quello relativo agli aiuti di Stato. Come indicato da Assonime (Intervento 16/2019 del 29 ottobre 2019), “aiuto di Stato” è la misura che attribuisce, a carico delle risorse pubbliche, un vantaggio selettivo a talune imprese o produzioni tale da poter distorcere la concorrenza ed incidere sugli scambi tra Stati membri (Art. 107 TFUE; cfr. anche la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (NOA) del 2016 - GUUE C 262).

Non occorre indicare tutti i contributi facenti capo all’impresa nel periodo di imposta 2018, bensì esclusivamente le agevolazioni di cui all’articolo 10 del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (Decreto 115/2017):

  • gli aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) 
  • nonché gli aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Per tali aiuti, infatti, gli obblighi di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato sono assolti dall’Amministrazione in un momento successivo alla fruizione da parte dell’impresa beneficiaria. A norma dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro Nazionale dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. 

 

Peraltro, si segnala che questa discrasia temporale implica la necessità, per le imprese, di prestare particolare attenzione allorché si affidano al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per valutare la propria posizione agevolativa, ad esempio ai fini della determinazione della capienza de minimis. Per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro Nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale. Ad esempio, in caso di aiuti de minimis fruiti nel 2018, ai fini del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato saranno considerati fruiti nell’esercizio finanziario 2020 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l’aiuto è indicato). Sarebbe opportuno un ufficiale chiarimento circa il modus operandi corretto da applicare per il calcolo dei contributi de minimis concessi.   Non è infatti chiarito se le imprese debbano seguire le dinamiche temporali cristallizzate nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato oppure se debbano applicare, come si ritiene preferibile, i criteri cronologici che promanano dal Regolamento de minimis (Regolamento 1407/2013, 1408/2013, 717/2014).

Sono invece esclusi dall’obbligo di indicazione nel prospetto gli aiuti inseriti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento, ossia gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione.

 

Non deve esservi corrispondenza con gli aiuti di Stato riportati in nota integrativa, ai fini della trasparenza delle erogazioni pubbliche in adempimento di quanto previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/17.  Per il prospetto dei modelli Redditi e Irap, non vige alcuna soglia minima di indicazione di 10.000 euro annui (come è previsto, invece, per i bilanci) e inoltre il principio rilevante non è quella di “cassa” ma quello di “competenza”. Il prospetto va, infatti, compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, ma non fruiti nel medesimo periodo. 

 

Manca un elenco esaustivo degli incentivi da indicare nel prospetto degli aiuti di Stato. La corretta definizione della portata applicativa degli obblighi dichiarativi è rimessa, pertanto, all’impresa. Nelle istruzioni al modello Redditi 2019 sono riportati, in particolare, i seguenti codici da riportare nel prospetto: 

  • 1 Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali Artt. da 155 a 161, TUIR 
  • 2 Detassazione dei proventi di cui alla lett. g) del c. 1 dell’art. 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital Art. 31, D.L. n. 98/2011
  • 3 Deduzione/Detrazione IRPEF/IRES per investimenti in Start-Up innovative Art. 29, D.L. n. 179/2012
  • 4 Deduzione/Detrazione IRPEF/IRES per investimenti investite nel capitale sociale delle PMI innovative Art. 4, D.L. n. 3/2015
  • 5 Esenzione parziale del reddito derivante dall’utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale Art. 4, c. 2, D.L. n. 457/1997
  • 6 Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 Art. 47, D.L. n. 189/2016
  • 7 Deduzione della quota, non superiore al 3% degli utili netti annuali, versata dalle imprese sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali Art. 16, D.Lgs. n. 112/2017
  • 8 Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 112/2017, nonché delle somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2 del predetto decreto Art. 18, c. 1, D.Lgs. n. 112/2017
  • 9 Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’art. 83 del TUIR Art. 18, c. 2, D.Lgs. n. 112/2017
  • 10 Non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa nella misura del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali Art. 6, c. 1, D.L. n. 47/2014
  • 11 Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 35 anni, nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori Art. 16, c. 1-quinquies.1,TUIR 
  • 12 Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale Art. 17-bis, c. 1, D.L. n. 91/2014
  • 13 Non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa del 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali Art. 8, c. 5-bis, D.L. n. 47/2014
  • 14 Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia Art. 44, D.L. n. 78/2010
  • 15 Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 50% del reddito di lavoro autonomo e d’impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato Art. 16, D.lgs. n. 147/2015
  • 16 Esenzione parziale del reddito derivante alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle che esercitano la pesca mediterranea Art. 6-bis, c. 1, D.L. n. 457/1997
  • 17 Esenzione parziale del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari Art. 2, c. 2, L. n. 203/2008
  • 18 Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto del crollo ponte Genova Art. 3, c. 2, D.L. n. 109/2018
  • 19 Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel Comune di Campione d’Italia Art. 188-bis, TUIR 50 Credito d’imposta Finanza sociale/Banche Art. 77, c. 5 e 10, D.Lgs. n. 117/2017
  • 51 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015 (BONUS SUD) Art. 1, c. 98, L. n. 208/2015
  • 52 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia Art. 18-quater, D.L. n. 8/2017
  • 53 Credito d’imposta Investimenti beni strumentali/ZES Art. 5, c. 2, D.L. n. 91/2017
  • 54 Credito d’imposta Formazione 4.0 Art. 1, c. 46-56, L. 205/2017
  • 55 Credito d’imposta Esercenti impianti distribuzione carburante Art. 1, c. 924-925, L. 205/2017
  • 56 Credito d’imposta Recupero contributi SSN Art. 1, c. 103, L. n. 266/2005
  • 57 Credito d’imposta Investimenti pubblicitari  art 57-bis, D.L. n. 50/2017 
  • 999 Altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati


I problemi applicativi riguardano principalmente cosa inserire con il codice residuale 999

Le misure generali non qualificabili come aiuti di Stato (si pensi all’iperammortamento, al superammortamento, al credito d’imposta R&S, patent box) non rientrano, certamente, tra le ipotesi di compilazione del prospetto.

Nell’ambito degli aiuti di Stato, a titolo meramente esemplificativo, la Sabatini non implica la necessità di compilare il prospetto, in quanto la misura è già presente nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e non occorre inserire nel prospetto dichiarativo gli aiuti ivi già presenti.

Secondo Il Sole 24 Ore (23 ottobre u.s.), non va riportata alcuna forma di sgravio contributivo o altri benefici di natura previdenziale o assistenziale; sfuggono all’indicazione anche il contributo Gse e il credito d’imposta per il cosiddetto “caro petrolio” (articolo 61 del decreto legge 1/12). Sul punto sono auspicati chiarimenti. Occorre, invece, inserire il “bonus alberghi” (decreto legge 83/14 – codice 999).” 





Newsletter inviata il giorno 07/11/2019


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