Bonus per l'assunzione di personale qualificato


Di prossima emanazione la normativa che detta le disposizioni attuative relative al credito di imposta per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. Possono essere ammessi a fruire del bonus fiscale tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa.

Per l'anno 2012 è agevolabile il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a partire dal 26 giugno 2012 e per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di:

  • personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
  • personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, purchè impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo.

Per gli anni successivi sono agevolabili i costi sostenuti a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche stabilite dal decreto, possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200.000 euro. Il contributo sotto forma di credito d'imposta è pari al 35% dei costi aziendali.

Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è concesso un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno.

Per la gestione dell'agevolazione, il MiSE si avvarrà di una piattaforma informatica. Con successivo decreto in fase di emanazione, il Ministero definirà i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione e renderà note le procedure per la presentazione (prevedendo la redazione di un'istanza in forma semplificata per start-up innovative e incubatori certificati). Infatti regole specifiche sono previste per i soggetti con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e per start-up innovative ed incubatori certificati.

L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, viene indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.
Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile IRAP, può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24.

I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati dal MiSE sulla base della documentazione contabile, certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e, coerentemente, deve essere conservata, insieme alla documentazione relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel bilancio d'esercizio relativo all'anno d'assunzione.

Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo:

  • la riduzione o il mantenimento, nei 3 anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero 2 anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;
  • la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche stabilite dal decreto;
  • la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
  • l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
  • i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.



Newsletter inviata il giorno 19/06/2014


Warrant Group S.r.l. - Corso Mazzini, 11 - 42015 Correggio (RE) - Tel. 0522 7337 - Fax 0522 692586
e-mail: info@warrantgroup.it - Sito: www.warrantgroup.it
P.IVA e CF 02182620357