Superammortamento: gli ultimi chiarimenti di Agenzia delle Entrate sui beni deducibili in un esercizio


Il superammortamento, introdotto con la Legge di Stabilità 2016 sul modello della Legge francese Macron, è la versione originaria del bonus ammortamenti destinata alla generalità dei beni materiali strumentali nuovi, con esclusione di:

  • beni materiali strumentali per i quali il decreto delle Finanze del 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni legati a grandi infrastrutture come, ad esempio, le condutture utilizzate dalle industrie manifatturiere alimentari per l’imbottigliamento delle acque minerali, le condutture delle reti urbane per la produzione e distribuzione di gas naturale o quelle degli stabilimenti balneari e termali;
  • materiale rotabile, ferroviario e tramviario. In questo ultimo caso le motrici fanno eccezione e potranno beneficiare del bonus;
  • aereo completo di equipaggiamento.

Dal 2017 sono esclusi altresì i veicoli diversi da quelli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Sono oggetto di agevolazione gli acquisti di beni in proprietà, anche realizzati in economia o mediante appalto. Sono ammessi al beneficio anche gli acquisti in leasing e lo sgravio è spendibile per la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, depurati degli interessi.

La fruibilità del contributo decorre dal periodo di imposta nel quale il bene è entrato in funzione, anche se successivo al termine del periodo di agevolabilità.

Secondo l’attuale disciplina, l’agevolazione consta di una supervalutazione del 40% degli investimenti, che innalza sino al 140% il valore della deduzione, riducendo la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte. Nella versione vigente gli investimenti possono essere realizzati a decorrere dal 15 Ottobre 2015 e sino al 31 Dicembre 2017 o 30 Giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In virtù del Disegno di Legge di Bilancio 2018, oltre all’iperammortamento anche il superammortamento si avvia verso la proroga. L’estensione temporale al vaglio parlamentare coprirà gli acquisti realizzati entro il 2018, con possibile coda per l’ultimazione degli investimenti sino al 30 Giugno 2019 purché entro il 2018 l’ordine risulti accettato e venga pagato un acconto di almeno il 20%.

L’assetto agevolativo attuale cesserà tuttavia con il 2017, o al più tardi con il 30 Giugno 2018 se ne sussistono i presupposti (accettazione dell’ordine da parte del venditore e pagamento dell’acconto del 20% entro il 2017). Nella nuova formulazione la maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto ai fini della deduzione scende dal 40% al 30% e viene parzialmente ristretta la platea dei veicoli che possono essere agevolati. L’esclusione, anche nel caso si tratti di veicoli utilizzati come beni strumentali nell’attività di impresa, riguarda auto fino a nove posti, incluse quelle acquistate dalle imprese di noleggio, autocaravan, ciclomotori e motocicli, oltre ad altri mezzi come navi, barche, aeromobili da turismo. Dovrebbero rientrare invece altri veicoli indicati dal Nuovo codice della strada: autobus, veicoli commerciali leggeri, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o uso speciale, mezzi d’opera utilizzati nell’attività edilizia.

Nei disegni governativi per la Manovra 2018 dovrebbe mantenersi invece l’aliquota del 140% anche per il 2018 sui beni immateriali acquisiti entro il 31 Dicembre 2018, ovvero entro il 31 Dicembre 2019 purché entro il 2018 l’ordine risulti accettato e venga pagato un acconto di almeno il 20%. La Legge di Bilancio 2017 ha infatti esteso la maggiorazione del 140% anche ai beni strumentali immateriali nuovi ricompresi nell’Allegato B, a titolo di premialità aggiuntiva per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento. Nella versione vigente gli investimenti possono essere realizzati a decorrere dall’ 1 Gennaio 2017 e sino al 31 Dicembre 2017 o 30 Giugno 2018 se ne sussistono i presupposti.

Per alcune realtà imprenditoriali assumono una consistente rilevanza i beni strumentali dal costo unitario non superiore ad euro 516,46 eleggibili con i bonus ammortamenti, ed in particolare con il superammortamento, con possibilità di deduzione integrale nell’esercizio ai sensi dell’articolo 102, comma 5, del TUIR.

Le circolari n. 23/E del 26 Maggio 2016 e n. 4/E del 30 Marzo 2017 di Agenzia delle Entrate hanno chiarito che, per i beni strumentali nuovi il cui costo unitario non sia superiore ad euro 516,46, la maggiorazione del 40% non influisce su tale limite; pertanto, nell’ipotesi in cui il costo del bene, per effetto della maggiorazione, superi l’importo di euro 516,46, non viene meno la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio.

La recente risoluzione 145/E del 24 Novembre u.s. di Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito all’ipotesi in cui il contribuente, in bilancio, decida di ammortizzare i beni in questione in più esercizi. In particolare la scelta di non avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 102, comma 5, del TUIR e di dedurre, quindi, quote di ammortamento annuali, porta a riconoscere la maggiore deduzione del superammortamento solo attraverso l’applicazione, di anno in anno, dei coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 Dicembre 1988.

Agenzia delle Entrate è del parere, infatti, che la scelta di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento impedisca di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente super agevolazione. In tal caso, dal punto di vista fiscale, il contribuente:

  • dedurrà le quote di ammortamento dei beni ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico recato dall’articolo 109, comma 4, del TUIR;
  • dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40 per cento applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 Dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio (e coerentemente con i principi espressi nella circolare n. 23/E del 2016, paragrafi 4 e 4.1).





Newsletter inviata il giorno 07/12/2017


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