Software: chiarimenti sulle licenze su piattaforma web cloud inerenti al patent box

La circolare n. 59990 del 9 Febbraio 2018, ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni di carattere sistematico con riguardo alle attività di ricerca e sviluppo inerenti al software, al fine di godere del credito d’imposta R&D.

Alla luce di tale provvedimento ci si era chiesti se la stessa trovasse applicazione anche al patent box.

Tale seconda misura infatti, introdotta dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 riguarda il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

In un primo momento, tale circolare non sembrava avere applicazione sulla misura del patent box. Questo per due aspetti.

Il primo è che il software a cui fa riferimento il patent box è solo ed esclusivamente quello coperto da copyright. Soddisfano tale definizione i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.

I programmi per elaboratori devono cioè essere originali, quali risultato di creazione intellettuale. La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 Dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.

Non vi è quindi corrispondenza totale tra credito e patent, perché l’oggetto dell’agevolazione è differente. Questo è, tra l’altro, facilmente intuibile nel momento in cui si comprende la ratio delle due agevolazioni. In particolare, il patent box è stato pensato proprio per i beni immateriali, ed agevola il reddito da essi prodotto. L’accento cioè, non viene posto esclusivamente sui costi sostenuti dall’azienda, ma sulla necessità che vi siano anche dei ricavi.

Il secondo aspetto è che i termini “ideazione” e “realizzazione” sembrano ammettere attività ulteriori a quelle della circolare n. 59990 del 9 Febbraio 2018, che fa riferimento alla risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. Ideazione e realizzazione invece, sembrano far riferimento a tutte le attività che portano al riconoscimento del diritto d’autore sul software.

Queste, ai sensi della risoluzione 28/E del 9 Marzo 2017 di Agenzia delle Entrate, sono quelle di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Vengono quindi escluse solo quelle attività che configurano una forma puramente strumentale all’utilizzo del software, estranee al perimetro della sua tutela, quali l’attività di formazione del personale, il basic help desk di cd. “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud, ecc. Tali attività, infatti, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.

La risposta 52/E si sofferma su questa definizione di “prerogativa autoriale”, specificando che la stessa sussiste quando contestualmente:

  1. possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto;
  2. accrescono il valore economico del software;
  3. sono finalizzati alla realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene principale e originale rispetto agli standard del settore, giuridicamente tutelabile;
  4. siano il frutto di un intervento unico nel suo genere non riconducibile a funzioni già presenti nel software stesso.

Alla luce di tale considerazione, la risposta dell’AdE precisa che il servizio di concessione in uso di un software anche tramite web cloud non può essere assimilato un’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software con prerogativa autoriale.

Dall’analisi del documento di Agenzia emerge come vi sia un tentativo di far riavvicinare i concetti di ricerca e sviluppo del software per Credito di imposta ricerca e sviluppo e patent box, anche se la risposta dell’organo di amministrazione è limitata alle licenze su piattaforma web cloud.



Newsletter inviata il giorno 26/10/2018


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