Marchi +3 per la tutela all'estero dei marchi delle PMI: sportello aperto dal 7 Marzo


La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere supportano le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero attraverso il bando Marchi +3 che mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese.

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 7 Marzo 2018 e sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello.

Il programma pubblicato lo scorso 6 Dicembre - in favore del quale è destinato un finanziamento complessivo di euro 3.825.000,00 - prevede due linee di intervento:

  • Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici
  • Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici


MISURA A

Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici
Beneficiari
PMI titolari del/i marchio/i oggetto della domanda che, a decorrere dal 1° Giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione, abbiano effettuato il deposito domanda di registrazione presso EUIPO di un marchio ed il pagamento delle tasse di deposito.

Tipologia delle spese ammissibili

  1. Progettazione del marchio
  2. Assistenza per il deposito
  3. Ricerche di anteriorità
  4. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
  5. Tasse di deposito presso EUIPO
Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse di deposito) devono essere state sostenute a decorrere dal 1° Giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° Giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

Entità dell’agevolazione
80% delle spese ammissibili sostenute
L’importo massimo dell’agevolazione è di euro 6.000 per ciascuna domanda di marchio depositata presso EUIPO.
L’agevolazione può essere concessa fino al valore massimo di euro 20.000 per impresa.
MISURA B

Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici
Beneficiari
PMI titolari del/i marchio/i oggetto della domanda che, a decorrere dal 1° Giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione, abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività:

  • deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito;
  • deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito;
  • deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e pagamento delle tasse di deposito.

Tipologia delle spese ammissibili

  1. Progettazione del marchio nazionale/EUIPO
  2. Assistenza per il deposito
  3. Ricerche di anteriorità
  4. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
  5. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale

Ai fini dell'ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale) devono essere state sostenute a decorrere dal 1 giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. Le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1 giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

Entità dell’agevolazione

  • 80% delle spese ammissibili sostenute
    L’importo massimo dell’agevolazione è di euro 6.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi un solo Paese; euro 7.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata presso OMPI che designi due o più Paesi.
  • 90% delle spese ammissibili sostenute nel caso in cui la designazione interessi Usa e/o Cina
    L’importo massimo dell'agevolazione è di euro 7.000 per ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Usa o Cina; euro 8.000 per ciascuna richiesta relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi Usa e/o Cina e uno o più Paesi

L’agevolazione può essere concessa fino al valore massimo di euro 20.000 per impresa.



Qui di seguito si riportano le FAQ aggiornate al 19 Febbraio:

1. DOVE E’ POSSIBILE TROVARE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL BANDO?
Collegandosi al sito www.marchipiu3.it è possibile trovare tutte le informazioni relative al Bando Marchi+3 e alle modalità e procedure per la presentazione della domanda di agevolazione.

2. QUAL È LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO NELLA GAZZETTA UFFICIALE?
Il comunicato relativo al "Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea e internazionali – Marchi+3" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 285 del 6 Dicembre 2017.

3. QUANDO SARÀ DISPONIBILE IL FORM ONLINE PER L’ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PROTOCOLLO?
Il form on line per l’attribuzione del numero di protocollo sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 7 Marzo 2018. Prima di quella data non sarà possibile precompilarlo.

4. IL PROTOCOLLO VIENE ASSEGNATO ISTANTANEAMENTE, CIOÈ AL TERMINE DELL’INSERIMENTO DEI DATI SUL FORM ON LINE, OPPURE OCCORRE ATTENDERE COMUNICAZIONE DA PARTE DI UNIONCAMERE VIA PEC?
Il numero di protocollo sarà assegnato istantaneamente al completamento della compilazione del form on line. Seguirà, inoltre, comunicazione all’indirizzo e-mail indicato nello stesso form.

5. QUANDO SCADONO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI?
Non è prevista una data di scadenza del Bando Marchi+3. Le risorse saranno assegnate sino ad esaurimento delle stesse (punti 8.1 e 9 del bando).

6. IL TERMINE DI "5 GIORNI DALLA DATA DI ASSEGNAZIONE DEL PROTOCOLLO" STABILITO DAL BANDO MARCHI+3 PER L’INVIO DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE, DEVE ESSERE CALCOLATO A PARTIRE DAL GIORNO DI ASSEGNAZIONE DEL PROTOCOLLO, OPPURE DAL GIORNO SUCCESSIVO ?
Come previsto dal punto 8.1 del bando (cfr nota 1), i 5 giorni dalla data di assegnazione del protocollo on line per l’invio della domanda di agevolazione vanno calcolati a partire dal giorno successivo a quello di assegnazione del protocollo. Se il 5° giorno utile per l’invio della domanda di agevolazione cade nei giorni di sabato o festivi, tale termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

7. LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE O È SUFFICIENTE LA FIRMA SUL CARTACEO E POI INVIARVI LA SCANSIONE?
La domanda e gli allegati da trasmettere in PDF non richiedono la firma digitale.

8. IN CASO DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE DALL’INDIRIZZO PEC DI UN PROCURATORE SPECIALE, COSA OCCORRE ALLEGARE?
Come previsto dal punto 8.2 del bando, in caso di trasmissione della domanda di agevolazione dall’indirizzo PEC di un procuratore speciale, è indispensabile allegare la procura speciale come da modello allegato al Bando (Allegato 4), unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del procuratore speciale.

9. QUALI SONO I BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL BANDO?
Come previsto dal punto 4 del bando, sono ammesse alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003, recepita dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005 e s.m.i.;
  • avere sede legale e operativa in Italia;
  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;
  • non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
  • essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione;
  • avere ottenuto nei termini e modalità di cui ai punti 6 e 7 del bando, per il/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione, la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin, oggi Madrid Monitor) per la Misura B e di aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito.

10. PUÒ PRESENTARE DOMANDA A VALERE SUL BANDO MARCHI+3 ANCHE UN LIBERO PROFESSIONISTA?
Sono ammesse alle agevolazioni di cui al Bando Marchi+3 le imprese in possesso dei requisiti di cui al punto 4 del bando stesso. Pertanto i liberi professionisti non rientrano tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni.

11. PUÒ ACCEDERE AL BANDO UN’IMPRESA INDIVIDUALE?
Sì, l’impresa individuale è ammessa alle agevolazioni previste dal Bando, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal punto 4 del Bando stesso.

12. TRA I BENEFICIARI DEL BANDO SONO INCLUSI ANCHE GLI STUDI ASSOCIATI?
Sono ammesse alle agevolazioni di cui al Bando Marchi+3 le imprese in possesso dei requisiti di cui al punto 4 del bando stesso. Le associazioni tra professionisti non sono ammesse alle agevolazioni previste dal Bando.

13. LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL BANDO SI RIFERISCONO ANCHE AI BREVETTI?
No, il bando non riguarda agevolazioni per brevetti.

14. PUO’ UN’IMPRESA PRESENTARE PIÙ DI UNA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE?
Sì, in base a quanto previsto al punto 7.2 del bando "Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00”, nel rispetto dell’importo massimo previsto per singolo marchio e per tipologia di servizio.

15. AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA MISURA A E PER LA MISURA B È SUFFICIENTE AVER EFFETTUATO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO PRESSO EUIPO E PRESSO OMPI (CON PAGAMENTO DELLE RELATIVE TASSE) OPPURE È NECESSARIO AVERE GIÀ OTTENUTO ANCHE LA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA SUL BOLLETTINO DELL’EUIPO PER LA MISURA A E/O SUL REGISTRO INTERNAZIONALE DELL’OMPI PER LA MISURA B?
Come previsto dal punto 4 del bando, alla data di presentazione della domanda di agevolazione è necessario avere già ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul Bollettino dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin, oggi Madrid Monitor) per la Misura B.

16. AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO TUTTE LE SPESE DOVRANNO ESSERE SOSTENUTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GIUGNO 2016 E LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE, È CORRETTO?
Sì, è corretto. Come previsto dal punto 7.1 del bando, ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale) devono essere sostenute a decorrere dal 1° Giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

17. NEL CASO DI UN’IMPRESA CHE DEVE EFFETTUARE UNA REGISTRAZIONE PER 3 MARCHI SIA ALL’EUIPO CHE ALL’OMPI (PER USA E CINA), E’ NECESSARIO PRESENTARE LE SPESE RELATIVE AI TRE MARCHI ALL’INTERNO DI UNA SOLA DOMANDA OPPURE SI DEVONO PRESENTARE TRE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE, UNA PER CIASCUN MARCHIO?
E’ possibile presentare un’unica domanda di agevolazione richiedendo l’assegnazione di un unico protocollo on line. In tal caso, la domanda (allegato 1/2) deve essere accompagnata da tanti allegati (3A per la Misura A o 3B per la Misura B) quanti sono i marchi per cui si chiede l’agevolazione; inoltre, l’importo da indicare nell’allegato 1/2 è l’importo complessivo delle spese richieste a rimborso.

18. LE AGEVOLAZIONI POSSONO ESSERE OTTENUTE ANCHE PER SINGOLI DEPOSITI NAZIONALI ESTERI O SONO PREVISTE SOLO ATTRAVERSO IL MARCHIO INTERNAZIONALE?
Le agevolazioni previste nel Bando Marchi+3 mirano a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero. Le misure agevolative riguardano: MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici e la MISURA B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
Nel bando non sono previste agevolazioni per le spese sostenute per depositi esteri presso gli uffici dei singoli paesi.

19. È POSSIBILE RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE SOLO PER LE TASSE EUIPO E/O OMPI SENZA RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE ANCHE PER ALTRI SERVIZI?
Sì, è possibile richiedere l’agevolazione solo per le tasse EUIPO e/o OMPI.

20. SONO AMMISSIBILI I COSTI SOSTENUTI PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO A LIVELLO NAZIONALE PRESSO UIBM, PROPEDEUTICA ALLA REGISTRAZIONE PRESSO OMPI?
No, non sono ammissibili. Il bando prevede le agevolazioni solo per la registrazione di marchi dell’Unione europea e internazionali.

21. UN’IMPRESA CHE HA GIÀ REGISTRATO IL MARCHIO A LIVELLO NAZIONALE PUÒ CHIEDERE L’AGEVOLAZIONE PER L’ESTENSIONE IN PAESI NON ADERENTI AL PROTOCOLLO DI MADRID?
No, non è possibile depositare presso l’OMPI domande di marchio internazionale nei paesi che non aderiscono al sistema di Madrid e, conseguentemente, non è possibile richiedere le agevolazioni previste dal bando per tali marchi.

22. E’ POSSIBILE OTTENERE L’AGEVOLAZIONE PREVISTA DAL BANDO PER L’ISCRIZIONE E LA TUTELA DI UN MARCHIO NEGLI EMIRATI ARABI?
No, non è possibile ottenere l’agevolazione in quanto gli Emirati Arabi non aderiscono al Sistema di Madrid che regola la registrazioni dei Marchi internazionali da effettuarsi presso l’OMPI.
Per registrare un Marchio negli Emirati Arabi è dunque necessario depositare la domanda presso il competente Ufficio. Tale tipologia di registrazione non è oggetto delle agevolazioni previste dal bando.

23. POSSONO RIENTRARE TRA LE AGEVOLAZIONE ANCHE LE SPESE SOSTENUTE PER IL RINNOVO DI UN MARCHIO ALL’ESTERO?
No, le agevolazioni previste dal bando non riguardano le spese per il rinnovo del marchio.

24. SONO AMMISSIBILI LE SPESE PER LA PROGETTAZIONE DEL MARCHIO RELATIVE AD UN MARCHIO NAZIONALE GIA’ REGISTRATO PER IL QUALE SI PROCEDE CON IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE PRESSO EUIPO?
No, non sono ammissibili agevolazioni per le spese relative alla progettazione del nuovo marchio relative ad un marchio registrato a livello nazionale per il quale si procede con il deposito domanda di registrazione presso EUIPO.

25. E’ POSSIBILE ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL BANDO NEL CASO DI UN MARCHIO EUIPO GIA’ DEPOSITATO IN DATA ANTECEDENTE IL 1 Giugno 2016 PER IL QUALE SI INTENDE PROCEDERE AD UNA NUOVA REGISTRAZIONE PER UN AMPLIAMENTO DELLE CLASSI?
Sì, è possibile presentare domanda di agevolazione a valere sul Bando dopo avere proceduto a depositare presso EUIPO una nuova domanda, per lo stesso marchio, includendo le classi aggiuntive. Si precisa che, ai fini dell’ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse) devono essere sostenute a decorrere dal 1° Giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione. Inoltre, come previsto al punto 6 del Bando, la domanda di agevolazione deve essere corredata, tra gli altri documenti, della copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul Bollettino dell’EUIPO, incluse le classi aggiuntive.

26. RIGUARDO ALLA REGISTRAZIONE DI MARCHI INTERNAZIONALI PRESSO OMPI (MISURA B), COSA SI INTENDE PER “TASSE SOSTENUTE PRESSO UIBM O EUIPO PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE”?
Con riferimento alla registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Misura B), l’impresa può richiedere l’agevolazione per le Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO presso OMPI per la registrazione internazionale. Al riguardo per:

  • “tasse sostenute presso UIBM” si fa riferimento alle tasse di concessione governativa per la domanda di registrazione di marchio internazionale pagate sul conto corrente postale dell’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (€ 135 o € 169 – in presenza di lettera di incarico al consulente in PI);
  • “tasse sostenute presso EUIPO” si fa riferimento alle tasse di trasmissione (€ 300).

27. TRA LE SPESE AMMISSIBILI POSSONO ESSERE ANNOVERATE ANCHE LE SPESE DEL PERSONALE INTERNO SE LA PROGETTAZIONE DEL MARCHIO È AVVENUTA INTERNAMENTE ALL’AZIENDA?
No, non possono essere richieste agevolazioni per le spese relative alla progettazione del nuovo marchio se quest’ultima è stata effettuata con il ricorso a personale interno all’azienda. La progettazione del marchio (ideazione elemento verbale – ad esclusione dell’ideazione di un elemento verbale coincidente con la denominazione dell’impresa stessa – e/o progettazione elemento grafico) – ai sensi del punto 7 - deve essere effettuata da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione.

28. E’ OBBLIGATORIO, AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, CHE VENGA EFFETTUATA LA RICERCA DI ANTERIORITÀ?
No, l’effettuazione della ricerca di anteriorità non è obbligatoria per accedere alle agevolazioni del bando, anche se consigliata. Si tratta solitamente di un’attività prodromica al deposito di una domanda di registrazione in quanto volta a verificare la similitudine tra il marchio che si intende registrare e marchi identici o simili già registrati.

29. PER UNO STESSO MARCHIO E’ POSSIBILE RICHIEDERE AGEVOLAZIONI SIA PER LA RICERCA DI ANTERIORITA’ TRA I MARCHI ITALIANI, DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI ESTESI ALL’ITALIA, SIA PER LA RICERCA DI ANTERIORITA’ UE (28 PAESI)?
Ai sensi del punto 7.2 del bando per uno stesso marchio i servizi di ricerca sono tra loro alternativi; pertanto non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca.

30. AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, CHI PUÒ REALIZZARE L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO IN RISPOSTA AD OPPOSIZIONI/RILIEVI SEGUENTI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE?
Il servizio di assistenza legale, di cui al punto 7 - lettera d), deve essere fornito da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati.

31. PER UN MARCHIO DEPOSITATO PRIMA DEL 1° GIUGNO 2016, È POSSIBILE PRESENTARE UNA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE SOLO PER LE SPESE DI ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA, SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE AL 1° GIUGNO 2016, A SEGUITO DI UN’OPPOSIZIONE AL SUDDETTO MARCHIO?
No, le spese relative al servizio di assistenza legale per azioni di tutela del marchio sono ammissibili se relative a marchi depositati dopo il 1° Giugno 2016 in quanto, come previsto al punto 6 del bando, per accedere alle agevolazioni previste dal Bando è obbligatorio avere effettuato il deposito della domanda di registrazione del marchio per il quale si richiede l’agevolazione e avere assolto il pagamento delle tasse e sostenuto le spese (comprese le tasse di deposito) a decorrere dal 1° Giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

32. CON RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE, COSA DEVE ESSERE ALLEGATO?
Come previsto dal punto 8.2.2 del bando, devono essere allegate:

  • copia delle fatture quietanzate in cui deve essere riportata la firma di quietanza del fornitore e la descrizione dei servizi specialistici in conformità alle tipologie di servizi richiesti (punto 7.1 del bando);
  • attestazione di pagamento (rilasciata dall’istituto di credito che ha effettuato il bonifico bancario o postale o RIBA) delle spese sostenute e da cui si evinca – a pena della non ammissibilità della spesa - l’avvenuto pagamento della spesa, l’importo e il nominativo del ricevente;
  • attestazione di versamento della ritenuta di acconto mediante F24 con codice tributo 1040 relativa al professionista che ha svolto il servizio. In caso di pagamento cumulativo è necessario allegare un prospetto analitico – firmato dal legale rappresentante – che dettagli la composizione del pagamento stesso.

33. RELATIVAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE VI SONO ALCUNE “DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO”. SONO DISPONIBILI FAC-SIMILE DA UTILIZZARE?
Come previsto dal punto 8.2 del bando, la domanda di partecipazione al Bando - redatta secondo i modelli allegati (Allegati 1 e 2) costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. I modelli di domanda già contengono tutte le dichiarazioni previste dal Bando, da rendere ai sensi del suddetto decreto; essi dovranno essere inviati corredati di tutti i relativi allegati in essi richiesti e dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa richiedente.
I modelli di domanda (Allegati 1 e 2) sono scaricabili in formato Word dal sito di progetto www.marchi+3.it.

34. LE SPESE DI TUTTI I SERVIZI SPECIALISTICI DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE FATTURATE DIRETTAMENTE ALL’AZIENDA CHE RICHIEDE IL CONTRIBUTO?
Tutte le spese sostenute dall’impresa richiedente l’agevolazione devono essere ad essa direttamente fatturate. Inoltre, in ossequio ai criteri di trasparenza e tracciabilità delle agevolazioni rese con i fondi pubblici, deve esserci piena identità tra il soggetto che ha svolto la prestazione professionale ed il soggetto che emette fattura per il servizio agevolato destinatario del pagamento da parte dell’impresa.

35. QUAL È L’ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE DI CUI SI PUO’ USUFRUIRE?
Come previsto al punto 7.2 del bando, l’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio di cui al punto 7.1. secondo il “Quadro servizi e importo massimo dell’agevolazione”.

36. NEL CASO IN CUI IL MARCHIO PER IL QUALE SI CHIEDE l’AGEVOLAZIONE SIA STATO DEPOSITATO DA UNA PLURALITA’ DI TITOLARI, QUALE DOMANDA VA PRESENTATA?
Ai sensi del punto 8 del bando, la domanda di agevolazione dovrà essere presentata congiuntamente dai medesimi titolari e redatta secondo l’apposito modello (Allegato2).

37. ALLA DOMANDA VA ALLEGATO IL MODELLO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI?
Alla domanda di agevolazione va allegato un “Modello di tracciabilità dei flussi finanziari” sia con riferimento ai conti correnti utilizzati per le spese sostenute relative ai servizi oggetto della domanda sia con riferimento al conto corrente sul quale si chiede di accreditare l’eventuale agevolazione.

38. CON QUALI MODALITA’ E’ CONCESSO IL CONTRIBUTO?
Le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese. Le agevolazioni saranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 Dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 Dicembre 2013), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un’impresa non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi). Le imprese dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.

39. NELLA DEFINIZIONE DE MINIMIS, PER DATA DI CONCESSIONE SI DEVE INTENDERE QUELLA IN CUI IL CONTRIBUTO È STATO DELIBERATO/APPROVATO O QUELLA IN CUI È STATO EFFETTIVAMENTE EROGATO?
Ai sensi dell’art. 3, par. 4 del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, questi sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.
La concessione degli aiuti “de minimis” coincide pertanto con l’adozione, da parte dell’amministrazione concedente, del provvedimento giuridicamente vincolante che attribuisce al singolo beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto. Tale momento è l’unico rilevante ai fini dell’assegnazione degli aiuti, mentre non rilevano la presentazione della domanda da parte dell’impresa, né l’erogazione effettiva dell’aiuto o la data di liquidazione.

40. COSA SI INTENDE PER “IMPRESA UNICA”?
I regolamenti “de minimis” attualmente vigenti (ad eccezione del regolamento 360/2012, adottato prima che si facesse strada il concetto di impresa unica) hanno innovato rispetto al passato, prevedendo che il massimale triennale che costituisce il tetto degli aiuti che possono essere concessi ad un singolo beneficiario venga calcolato non con riferimento al soggetto giuridico cui l’aiuto viene concesso, ma sull’insieme dei soggetti che costituiscono quella che è stata definita “impresa unica”. Questo concetto delimita l’insieme appunto delle imprese ubicate nello stesso Stato membro legate da un rapporto di controllo. Tale rapporto è definito con riferimento ad alcuni dei criteri (ma non a tutti) utilizzati dalla definizione di PMI per stabilire la dimensione delle imprese. In sintesi, costituiscono impresa unica le imprese delle quali:

  • una detiene la Maggioranza dei diritti di voto dell’altra;
  • una ha diritto di nominare o revocare la Maggioranza dei membri del consiglio d’amministrazione, direzione o sorveglianza dell’altra;
  • una ha il diritto di esercitare un’influenza dominante sull’altra in virtù di un contratto o di una clausola contenuta nello statuto della seconda;
  • una, che sia azionista o socia dell’altra, controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci della seconda, la Maggioranza dei diritti di voto di questa.




Newsletter inviata il giorno 08/03/2018


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