Bonus pubblicità: ecco come funziona e come si applica in concreto


Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è un incentivo calcolato sugli investimenti incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Per beneficiare del bonus, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali devono verificare preliminarmente il rispetto delle seguenti condizioni:

  1. avere investimenti pubblicitari eleggibili nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto;
  2. avere un incremento complessivo degli investimenti pubblicitari eleggibili superiore all’1% rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente;
  3. avere un incremento degli investimenti pubblicitari sul singolo mezzo di informazione (stampa da una parte, ed emittenti radiotelevisive dall’altra) superiore all’1% rispetto agli investimenti sugli stessi mezzi d’informazione effettuati nell’anno precedente.

Gli investimenti pubblicitari devono essere incrementali (per almeno l’1%) rispetto ad una base storica di investimenti eleggibili maggiore di zero. In particolare, è previsto che:

  • per gli investimenti effettuati nel 2018 (anno intero), l’incremento di almeno l’1% deve riferirsi agli analoghi investimenti effettuati nel 2017 (anno intero);
  • per gli investimenti effettuati nel 2017 (dal 24 Giugno al 31 Dicembre), l’incremento di almeno l1% deve riferirsi agli analoghi investimenti effettuati nello stesso arco temporale dell’anno 2016 (dal 24 Giugno al 31 Dicembre).

Vediamo in dettaglio le condizioni da verificare preliminarmente per poter accedere al bonus:


INVESTIMENTI PUBBLICITARI NELL’ANNO PRECEDENTE

Il Consiglio di Stato, nel parere del 10 Maggio 2018 (00368/2018), ha ritenuto che non si possa prescindere da un investimento effettuato nell’anno precedente, pertanto, non possono accedere al credito di imposta i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.


INCREMENTO COMPLESSIVO

Nel caso di investimenti effettuati su entrambi i canali pubblicitari (stampa ed emittenti radio-televisive) occorre dapprima accertare che l’investimento complessivamente eleggibile, effettuato nel periodo di imposta nel quale si intende beneficiare dell’incentivo, sia superiore almeno dell’1% rispetto alla spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente.
In altri termini, non si può beneficiare del credito d’imposta per l’incremento effettuato relativo ad uno dei due mezzi di informazione (ad esempio, sulla stampa) se, contestualmente, si è operato un decremento di spesa sull’altro mezzo di informazione (il canale radio-televisivo), tale da annullare l’incremento di spesa complessivo. Solo se tale condizione è soddisfatta è possibile beneficiare del credito di imposta per il mezzo di informazione sul quale si riscontra l’incremento dell’investimento pubblicitario dell’1%.


INVESTIMENTO INCREMENTALE

Nel caso di investimenti effettuati solamente su un canale pubblicitario (stampa o emittenti radio-televisive), il beneficio spetta solo se, nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’incentivo, per un determinato mezzo di informazione, si riscontra un incremento dell’1% rispetto all’analogo investimento effettuato nell’anno precedente.



In attesa di chiarimenti ufficiali, per verificare le condizioni preliminari di accesso all’agevolazione, si possono utilizzare le modalità indicate nei seguenti esempi:

ESEMPIO 1: Società DELTA S.r.l.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI
(valori espressi in Euro)
2017 (consuntivo)2018 (previsionale)
Investimenti pubblicitari su stampa70.00050.000
Investimenti pubblicitari su emittenti radio-televisive a diffusione locale40.00060.000
INVESTIMENTI COMPLESSIVI110.000110.000


Per verificare se, nel 2018, la società potrà beneficiare del credito di imposta, innanzitutto occorre verificare se l’incremento complessivo degli investimenti in campagne pubblicitarie rispetto al 2017 sarà pari almeno all’1%.
Nell’esempio, l’incremento complessivo minimo necessario per accedere al beneficio sarà pari a € 1.100 [(70.000+40.000) x 1%].
DELTA S.r.l. per il 2018 NON dovrebbe avere diritto al credito di imposta in quanto NON rispetta la condizione dell’incremento complessivo minimo.



ESEMPIO 2: Società GAMMA S.r.l.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI
(valori espressi in Euro)
2017 (consuntivo)2018 (previsionale)
Investimenti pubblicitari su stampa70.00090.000
Investimenti pubblicitari su emittenti radio-televisive a diffusione locale40.00050.000
INVESTIMENTI COMPLESSIVI110.000140.000


Nell’esempio il vincolo dell’incremento minimo complessivo è rispettato, perché l’investimento pubblicitario complessivo 2018 aumenta del 27,27% [(140.000 – 110.000) : 110.000] rispetto al 2017, quindi, è possibile accedere al beneficio.
Accertata tale condizione, deve essere verificato che il valore degli investimenti per ognuno dei due media (stampa da un lato, ed emittenti radiotelevisive dall’altro) sia superiore all’1% degli analoghi investimenti effettuati nel 2017 sugli stessi mezzi di informazione.
Nell’esempio GAMMA S.r.l. potrà beneficiare del credito di imposta per entrambi i due mezzi di informazione (stampa e radio-televisione).
Qualora fosse stato soddisfatto il vincolo dell’incremento minimo complessivo dell’investimento, ma uno dei due canali pubblicitari non avesse registrato un incremento superiore all’1%, la società potrà beneficiare del credito di imposta solo con riferimento al mezzo di informazione con un incremento superiore all’1%.



Newsletter inviata il giorno 26/06/2018


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