BONUS PUBBLICITÀ: credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari


Il dpcm 16 Maggio 2018, in attesa di pubblicazione sulla G.U., rende note le disposizioni attuative del “Credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale” istituito dal d.l. 50/2017, e disposizioni successive, che premia con uno sgravio fiscale le imprese che aumentano la propria spesa in pubblicità nell’editoria, a partire da un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente.

Beneficiari sono le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile, e gli enti non commerciali, che investono in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche o digitali. Gli investimenti, effettuati a partire dal 1° Gennaio 2018, devono superare di almeno l’1% le stesse spese sostenute nell’anno precedente nei medesimi canali e dunque dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2017. Le spese pubblicitarie 2017, esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, sono invece ammissibili se sostenute nell’arco temporale 24 Giugno – 31 Dicembre, e la base storica sarà allora costituita dall’identico periodo 2016.

L’aiuto consiste in un credito pari al 75% del valore incrementale delle spese, quota elevabile al 90% per le microimprese, PMI e startup innovative in caso di perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di tale maggiorazione alla Commissione europea.

È ammissibile l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, con esclusione di:

  • televendite per promuovere beni e servizi di qualsiasi natura;
  • servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

È ammessa solo la spesa relativa all’acquisto dello spazio pubblicitario, esclusa pertanto qualsiasi spesa accessoria.

I canali sui quali è ammessa la spesa sono a) giornali quotidiani e periodici, cartacei e digitali, rispettanti le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del d.lgs. 70/2017 e b) emittenti radiofoniche e televisive locali. Emittenti e testate devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione o presso il competente Tribunale, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Le spese devono essere attestate da soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, e dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24, presentandolo esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. È alternativo e non cumulabile, per le stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione statale, regionale o europea salvo successive disposizioni.

La richiesta per le spese sostenute nel 2018 avviene tramite “prenotazione”, ossia comunicazione telematica contenente, tra le altre cose, l’importo del credito spettante e l’importo complessivo degli investimenti effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno stesso, che andrà inviata con modalità da definire a decorrere dal sessantesimo ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sulla G.U.. Per il credito relativo a spese sostenute nel 2017, la comunicazione avviene in forma separata, con le stesse modalità. In caso di esaurimento delle risorse si procederà ad un’assegnazione proporzionale al credito spettante.

Per gli anni successivi la “finestra” è invece prevista tra il primo e l’ultimo giorno di Marzo.

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, lo indicano nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre dell’anno di maturazione riferito



Newsletter inviata il giorno 07/06/2018


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