Possibile il cumulo tra gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico con super e iperammortamento

È possibile cumulare gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico con le agevolazioni fiscali per super e iperammortamento.
Il chiarimento arriva dal GSE, il Gestore dei Servizi Energetici, in risposta ad una serie di quesiti posti da un’associazione di imprese del settore elettrico.

Nei chiarimenti del GSE, in risposta al quesito relativo agli impianti FER (Fonti energie rinnovabili), viene fornito un parere che chiarisce i dubbi sollevati dalle imprese in merito alla cumulabilità degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e il super/iperammortamento.
In particolare, il contribuente richiede di confermare la possibilità di usufruire, contemporaneamente agli incentivi del decreto 6 Luglio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (decreto di attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 28/2011, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, vale a dire eolico, idroelettrico, biogas, geotermia, solare termodinamico), del super ammortamento al 140% sui beni strumentali e dell’iperammortamento al 250% su investimenti innovativi, nel rispetto delle limitazioni incluse nel decreto legge sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La risposta del GSE appare molto chiara: ai sensi dell’articolo 29 del D.M. 6 Luglio 2012 e dell’articolo 28 del D.M. 23 Giugno 2016, i meccanismi di incentivazione di cui ai medesimi decreti non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n.28/2011. In particolare, al comma 3, lettera c, dell’articolo 26, è previsto che gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature. I cosiddetti “super e iperammortamento” introdotti, rispettivamente dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge Bilancio 2017, andando ad incidere sull’imponibile del bilancio delle imprese, sono equiparabili ad una “detassazione del reddito d’impresa”, nel caso specifico, riguardante l’acquisto di beni strumentali. Essi possono ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità di cui all’articolo 26 sopra-richiamate.

Secondo il chiarimento fornito, cioè, gli ammortamenti anche per l’acquisto di beni strumentali sono equiparabili ad una “detassazione del reddito d’impresa” e pertanto possono ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità previste dall’Europa sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Secondo il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) le imprese potranno usufruire, pertanto, contemporaneamente e sugli stessi investimenti, degli incentivi per le fonti rinnovabili e delle agevolazioni fiscali sul super o iperammortamento.



Newsletter inviata il giorno 26/10/2018


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