Proroga dell’iperammortamento: i chiarimenti di Agenzia delle Entrate

E’ stata pubblicata il 10 aprile la circolare 8/E con cui Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019 con lo scopo di illustrarne il contenuto complessivo ed agevolarne la lettura. Tali chiarimenti tengono conto anche delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti della stampa specializzata posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi e Telefisco Sole 24 Ore 2019.

Tra i temi trattati, gli incentivi agli investimenti e allo sviluppo delle imprese. Numerosi i chiarimenti sulle novità fiscali che mirano a sostenere gli investimenti delle imprese e a favorire la loro trasformazione tecnologica e digitale in una logica 4.0. Come riportato da Il Sole 24 Ore (17 aprile 2019), il “Digital intensity indicator”, indicatore composito di Eurostat, segnala livelli elevati di digitalizzazione (alti o medio-alti) solo nel 12,2% delle imprese da 10 a 49 addetti e nel 29% di imprese fra 100 e 249 addetti. L’azione incentivante del Governo è fondamentale in questo contesto.
Si va dall’aliquota agevolata del 15% applicabile agli utili reinvestiti in beni strumentali e nell’incremento dell’occupazione alle agevolazioni previste per gli investimenti in start-up innovative e ancora alle novità in tema di iperammortamento e Cloud computing. Maggiori dettagli, inoltre, sul credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e su quello per le spese di formazione per i propri dipendenti sui temi dell’Industria 4.0.

Come noto, l’iperammortamento incentiva tutte le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali di cui all’Allegato A e immateriali (software e sistemi IT) di cui all’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Sino al 2018 (o al 31 dicembre 2019 se entro il 31 dicembre 2018 sussistono un ordine accettato dal venditore ed il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%) l’incentivo si è tradotto in una supervalutazione del costo fiscalmente deducibile:

  • del 150% (iperammortamento del 250%) degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing. Sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni, nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016.
  • del 40% (superammortamento del 140%) degli investimenti per i beni immateriali, acquisiti nella stessa finestra temporale, dalle imprese che accedono all’iperammortamento.

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato l’incentivo introducendo nuove modalità applicative (art. 1, commi 60-65 e 229). Qui di seguito i chiarimenti relativi alla nuova disciplina dell’iperammortamento e al Cloud computing.


CALCOLO A SCAGLIONI NELLA NUOVA FINESTRA TEMPORALE

Per effetto della Legge di Bilancio 2019, l’iperammortamento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il nuovo incentivo si applica a scaglioni:

  • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro: iperammortamento del 270% (maggiorazione del 170%);
  • per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro: iperammortamento del 200% (maggiorazione del 100%);
  • per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro: iperammortamento del 150% (maggiorazione del 50%).

La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi superiore al limite dei 20 milioni di euro.
Con separato documento di prassi saranno forniti più puntuali chiarimenti sulle disposizioni in esame, auspicabilmente anche sulle modalità di computo dell’incentivo. In particolare, dovrebbe essere chiarita la possibilità di ripartire gli importi dei diversi beni acquistati negli scaglioni a discrezione dell’impresa, o in alternativa dovrebbe essere esplicitato il criterio applicabile.

Per quanto non espressamente ancora chiarito dalle Entrate, gli importi degli investimenti previsti dalla norma per l’applicazione degli scaglioni e del tetto massimo vanno intesi quale importo complessivo annuale degli investimenti, a prescindere dal valore unitario dei singoli acquisti.

Nel 2019, per il calcolo degli importi complessivi cui applicare il beneficio scaglionato, non vanno considerati gli acquisti 2019 effettuati a seguito di “prenotazione” del 2018, allorchè l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

Gli investimenti completati entro il 31 dicembre 2019 per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 si sia effettuato l’ordine accettato e si sia provveduto al pagamento dell’acconto almeno del 20%, rientrano nella disciplina precedente e sono agevolabili nella misura unica del 250%. Non è chiaro se sia possibile rinunciare alla prenotazione ed applicare il nuovo regime.


SUPERAMMORTAMENTO SUI BENI IMMATERIALI

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato altresì, per i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento, la maggiorazione del 40% (superammortamento 140%) per i beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017), acquisiti entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

CLOUD COMPUTING Per esplicita previsione della Legge di Bilancio, si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all'Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.


DOCUMENTAZIONE

Anche ai fini dei nuovi iperammortamento e superammortamento sui beni immateriali, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene:

  • possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’Allegato A e/o all’Allegato B, e
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La dichiarazione del legale rappresentante, l’eventuale perizia o l’attestato di conformità devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso. Deve essere precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
Al riguardo si precisa che, con la circolare n. 48160 del 1° marzo 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che in caso di perizia giurata è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa.


CESSIONE DEI SINGOLI BENI IPERAMMORTIZZATI E DELOCALIZZAZIONE

Il Decreto dignità, per gli investimenti effettuati dal 15 luglio 2018, ha introdotto un meccanismo di recapture che si attiva nel caso in cui, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, i beni agevolati siano “ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa”. Tale meccanismo si applica anche alla nuova disciplina agevolativa. Al riguardo, Agenzia delle Entrate ha esplicitato che le fattispecie disciplinate dalla disposizione normativa sono quelle della “cessione a titolo oneroso” tout court e della “delocalizzazione”. Pertanto, il recupero dell’iperammortamento si applica a tutte le cessioni dei singoli beni agevolati, indipendentemente dal fatto che queste siano effettuate verso l’Italia o verso l’estero, oltreché alle destinazioni a strutture produttive situate all’estero.


INVESTIMENTI SOSTITUTIVI

Sono confermate anche le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dalla Legge di Bilancio 2018. Non può escludersi, infatti, che in determinati casi l’impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica in logica “industria 4.0”. In tali casi, si prevede che la sostituzione non determini la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).


CESSIONE DEI BENI NELL’AMBITO DI RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI

Agenzia delle Entrate ha esplicitato che la fattispecie della cessione del singolo bene deve essere distinta dalla diversa ipotesi del trasferimento del bene agevolato all'interno di un compendio aziendale oggetto di un'operazione straordinaria, indipendentemente dal fatto che questa sia fiscalmente neutrale o realizzativa. Il mutamento della titolarità di un'azienda (o di un ramo d'azienda), che contiene uno o più beni agevolati, non comporta il venir meno dell'iperammortamento, la cui fruizione continuerà, in capo all'avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.


CUMULABILITA’

La maggiorazione, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti queste ultime non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.


ACCONTI

E’ sterilizzata la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 e il 2020, nel senso che essi vanno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative.



Newsletter inviata il giorno 18/04/2019


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