PATENT BOX: le attività da svolgere a seguito della chiusura dell’accordo


La legge 190 del 23 Dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), modificata dal D.L. 3 del 24 Gennaio 2015, prevedeva, all’articolo 1 comma 37 e seguenti, un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti “dall’utilizzo delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili”.

Tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 30 - 40 - 50% a seconda dell’anno di riferimento, del relativo ammontare.

L’opzione è facoltativa, ha durata pari a cinque periodi d’imposta a partire dall’esercizio 2015 e, una volta esercitata, è irrevocabile.

Il Decreto Ministeriale 28 Novembre 2017 ha adeguato le disposizioni attuative dell’agevolazione alle novità introdotte dall’articolo 56 del D.L. 50/2017, che ha previsto l’esclusione dei marchi d’impresa dall’ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal 2017. Tale esclusione è in linea con gli impegni assunti dall’Italia in sede OCSE (Beps Action 5).

Il nuovo decreto, all’art. 13 (Grandfathering) comunque stabilisce che le opzioni sui marchi, esercitate per i primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 Dicembre 2014, manterranno la propria efficacia per cinque anni e comunque fino al 30 Giugno 2021, senza ulteriore rinnovo.

Per la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa in caso di utilizzo diretto del bene, la norma prescrive che vi sia un accordo con l’Agenzia delle Entrate, secondo la procedura descritta dell’art. 8 del D.L. 269/2013 (c.d. procedura di ruling).

Tali accordi riguardano il primo esercizio fiscale per il quale è stato richiesto il beneficio.

Per quelli successivi, l’azienda deve procedere in autonomia, ma ci sono degli elementi importanti che deve tenere in considerazione per usufruire in maniera corretta dell’agevolazione.

Questi ulteriori obblighi derivano in parte dall’accordo stesso e in parte dall’applicazione della normativa agevolativa di riferimento.

In primo luogo, bisogna evidenziare che sulla società vertono degli obblighi di comunicazione e di trasparenza, frutto del principio di collaborazione che vi deve essere con l’Amministrazione Finanziaria e su cui si basa tale misura agevolativa.

Gli obblighi di comunicazione scattano in caso di modificazioni delle condizioni di fatto e di diritto sulle quali si basa l’accordo (tra cui si possono citare, a titolo di esempio, il collegamento tra i beni immateriali e le spese di ricerca e sviluppo sostenute, i metodi e i criteri di calcolo del contributo, ecc), nonché possibili vicende connesse ai beni immateriali oggetto di agevolazione (ad esempio, la tempestiva comunicazione della presenza di ulteriori beni complementari a quelli oggetto di agevolazione, venuti ad esistenza e registrati successivamente al primo periodo di validità dell’accordo).

Gli obblighi di trasparenza impongono invece al contribuente di porre in essere tutte quelle attività in grado di consentire all’amministrazione finanziaria di verificare il rispetto dell’accordo, come la messa a disposizione della documentazione necessaria alla suddetta verifica e la possibilità di accesso presso le sedi di svolgimento dell’attività.

In secondo luogo, invece, non va dimenticato che la normativa richiede che le spese di ricerca vengano tracciate secondo la disciplina del tracking & tracing, utile a dimostrare l’effettivo collegamento tra le spese di ricerca e sviluppo sostenute dalla società e i beni immateriali oggetto di agevolazione, nonché la quantificazione dei costi diretti e indiretti riconducibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione e rilevanti ai fini della determinazione del contributo economico.

Infine, non bisogna dimenticare il calcolo del nexus ratio, che non è oggetto di accordo, in quanto la sua determinazione dipende dalle spese di ricerca e sviluppo sostenute durante ogni singolo esercizio fiscale.



Newsletter inviata il giorno 16/07/2018


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