Patent Box: le novità del decreto
interministeriale del 28 Novembre 2017
La legge 190 del 23 Dicembre 2014 (Legge di
Stabilità 2015), modificata dal D.L. 3 del 24 Gennaio
2015, prevedeva, all’articolo 1 comma 37 e seguenti, un
regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi
derivanti “dall’utilizzo delle opere dell’ingegno, di
brevetti industriali, di marchi d’impresa, da disegni e
modelli, nonché di processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili”.
Tali redditi non concorrono a formare il reddito
complessivo in quanto esclusi per il 30 - 40 - 50% a
seconda dell’anno di riferimento, del relativo ammontare.
L’opzione è facoltativa, ha durata pari a cinque periodi
d’imposta a partire dall’esercizio 2015 e, una volta
esercitata, è irrevocabile.
Si tratta di una riduzione da apportare in sede di
determinazione del reddito d’impresa. La variazione
riguarda, quindi, non un componente positivo di
reddito ma una quota del reddito stesso,
pari alla differenza tra i ricavi derivanti dallo
sfruttamento dei beni intangibili e i costi a questi
riferibili. Per calcolare la variazione bisogna:
- determinare il reddito derivante dall’utilizzo dei
beni immateriali;
- determinare il rapporto tra i costi di attività di
R&S sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e
lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi
sostenuti (compresi quelli di acquisto e gli addebiti da
altre società del gruppo);
- moltiplicare il reddito di cui al punto 1) per il
rapporto di cui al punto 2), individuando il reddito
agevolabile;
- applicare a tale reddito agevolabile la percentuale
del 50% (30% per il 2015 e 40% per il 2016).
La detassazione è applicabile sia per i beni
immateriali utilizzati direttamente dall’impresa, sia con
riguardo a quelli concessi in uso a terzi in cambio di un
corrispettivo. Nel primo caso, in assenza di un
corrispettivo pagato da terzi, il «contributo economico»
che l’utilizzo del bene fornisce alla produzione del
reddito complessivo è operazione che può risultare
complessa e discrezionale; per tale motivo è previsto un
contraddittorio obbligatorio con l’Agenzia delle Entrate.
Il regime del Patent Box è ancora attualmente in vigore,
nonostante sia stata apportata qualche modifica rilevante.
Infatti, per allinearsi alla normativa OCSE a cui il
nostro Paese aderisce, il legislatore italiano ha varato
la Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017), con cui ha
eliminato la possibilità di chiedere l’agevolazione sui
marchi a partire dal 1° Gennaio 2017.
A seguito dell’esclusione dei marchi, il regime del Patent
Box resta pertanto valido esclusivamente in riferimento
all’utilizzo di software protetto da copyright, di
brevetti industriali disegni e modelli, nonché di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili.
È importante sottolineare che non è stato preso invece
alcun provvedimento in merito al know-how: tale bene
immateriale resta agevolabile, anche per le grandi
imprese.
Da ricordare che a partire al periodo d’imposta 2017 le
nuove opzioni vanno esercitate direttamente nella
Dichiarazione dei Redditi.
Per dare attuazione all’art. 56 del D.L. n. 50/2017 è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
Febbraio 2018 il Decreto Interministeriale 28 Novembre
2017, firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze, che sostituisce il
vecchio decreto del 30 Luglio 2015.
Il nuovo decreto, all’art. 13 (Grandfathering) stabilisce
che le opzioni sui marchi, esercitate per i primi due
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31
Dicembre 2014, manterranno la propria efficacia per cinque
anni e comunque fino al 30 Giugno 2021, senza ulteriore
rinnovo.
Sono quindi salve le opzioni sui marchi esercitate
nel 2015 e 2016.
Inoltre, il decreto prevede (all’art. 14) una procedura
gestita dall’Agenzia delle Entrate che consente lo scambio
di informazioni sui marchi d’impresa con i paesi terzi
membri dell’Inclusive Framework on Beps con cui è in
vigore uno strumento giuridico internazionale che lo
consente.
Nella sostanza, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a
comunicare il nominativo di ciascun soggetto che ha
esercitato l’opzione per i marchi d’impresa in base al
vecchio decreto (rientrando ancora nel regime agevolato
grazie alla deroga prevista dal Grandfathering), alle
amministrazioni fiscali in cui ha la residenza fiscale il
soggetto che ha esercitato l’opzione, entro tre mesi
successivi alla presentazione della dichiarazione dei
redditi inerente il periodo d’imposta in cui il soggetto
ha fruito della relativa agevolazione.
Nell’ottica di tale scambio di informazioni si comprendono
i motivi per cui il decreto prevede che i soggetti che
hanno richiesto l’agevolazione sui marchi debbano fornire,
a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 Dicembre 2014 e per ciascun periodo di
imposta di efficacia di tale opzione, i nominativi dei
Paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti:
- la società che esercita il controllo diretto sul
soggetto stesso;
- la società che esercita il controllo indiretto sul
soggetto stesso che, a sua volta, è controllata
esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da
persone fisiche ovvero non è controllata da alcun
soggetto;
- le società correlate (partecipate o partecipanti per
almeno il 25%) dalle quali il soggetto ha ricevuto
compensi per lo sfruttamento dei marchi d’impresa
oggetto dell’opzione.
Tale obbligo deve essere adempiuto dalle
società in questione a mezzo della Dichiarazione dei
Redditi 2018, che prevede un nuovo rigo, il RS270, con
questa specifica finalità.
Infine, in merito al regime di agevolazione del Patent
Box, Agenzia delle Entrate ha dichiarato che nel corso
dello scorso anno sono stati conclusi oltre 430 accordi
che permetteranno alle aziende firmatarie di sfruttare
tale bonus fiscale.
A queste vanno aggiunte le 788 dell’anno precedente, per
un totale di oltre mille Patent Box chiusi in due anni.
Numeri che appaiono relativamente bassi in rapporto alle
aziende che hanno richiesto l’accesso al regime (3.696
istanze per il 2015 e 3.265 per il 2016).
Si capiscono quindi le diverse richieste di accelerazione
giunte da più parti per rendere più efficace tale regime
agevolativo.
Newsletter inviata il giorno 25/01/2018
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