Iperammortamento: la perizia “tardiva” non pregiudica la spettanza dell’agevolazione


Per poter fruire dell’iperammortamento su beni di costo superiore a 500.000 euro è necessaria l'acquisizione di una perizia tecnica giurata (o di un attestato di conformità rilasciato da enti di certificazioni accreditati) attestante che "il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura" (cfr. art. 1, comma 11, della legge n. 232/2016).
Secondo quanto previsto dalla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, questi documenti devono essere acquisiti dai beneficiari dell'agevolazione entro il periodo d'imposta entro cui il bene entra in funzione o, se successivo, entro quello in cui avviene l'interconnessione.

Con specifico riferimento alla perizia tecnica giurata, l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle "oggettive difficoltà" che i professionisti avrebbero potuto incontrare per completare la procedura di giuramento entro la fine del 2017, nella risoluzione n. 152/E del 15 Dicembre 2017, aveva precisato che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 Dicembre 2017 per l'effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, il professionista poteva procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 Dicembre 2017.
In particolare, l’Amministrazione aveva ritenuto sufficiente che il professionista incaricato consegnasse all'impresa, con atto avente data certa, entro la data del 31 Dicembre 2017, una perizia asseverata e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti.

Nonostante l’importante apertura accordata dall'Agenzia delle entrate, diverse imprese non sono comunque riuscite a soddisfare il predetto onere documentale entro il termine del 31 Dicembre 2017.

Con la risoluzione n. 27/E del 18 Aprile l'Amministrazione interviene sulla questione della perizia “tardiva” ritenendo che, nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti. In altri termini, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.



Newsletter inviata il giorno 19/04/2018


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