Software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni: investi 100 e deduci 140


La Legge di Bilancio 2017, oltre alla proroga del superammortamento 140% ha previsto il debutto:

  • dell’iperammortamento 250% per i beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” di cui all’Allegato A alla Legge di Bilancio,
  • ed un superammortamento 140% sugli investimenti in beni immateriali indicati nell’Allegato B alla stessa.

Superammortamento e iperammortamento consentono di maggiorare, in via extra contabile, rispettivamente del 40% o del 150% il costo di acquisizione di beni strumentali ai fini della deducibilità nell’ambito delle imposte sui redditi.

Nell’ambito dell’Allegato B sono annoverati software destinati a consentire lo scambio di informazioni tra le varie funzioni aziendali, quali la progettazione, la produzione, la logistica, l’amministrazione, la vendita. L’obiettivo del Piano Nazionale Industria 4.0 è, in ultima istanza, quello di combinare diverse tecnologie e in tal modo integrare il sistema di fabbrica e le filiere produttive in modo da renderle un sistema integrato, connesso in cui macchine, persone e sistemi informativi collaborano fra loro per realizzare prodotti più intelligenti, servizi più intelligenti e ambienti di lavoro più intelligenti.

Ai fini del superammortamento 140%, è agevolabile l’acquisizione di beni immateriali anche a titolo di licenza d’uso, sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce BI3 dello stato patrimoniale - “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno”) in applicazione di corretti principi contabili (OIC 24 versione Dicembre 2016).

Il superammortamento sui beni immateriali si configura quale premialità aggiuntiva per le imprese che orientano la propria politica in ottica 4.0. I beni immateriali dell’Allegato B possono infatti essere oggetto di superammortamento solo a condizione che l’impresa benefici dell’iperammortamento. Il bene immateriale superammortizzabile non deve necessariamente riguardare il bene materiale iperammortizzabile, essendo sufficiente la condizione che l’impresa usufruisca dell’iperammortamento.

Entrambi i bonus ammortamenti riguardano gli investimenti realizzati nel periodo che va dal 1° Gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, al 31 Dicembre 2017, ovvero al 30 Giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione viene effettuata in base alle regole della competenza di cui all’articolo 109 del TUIR.

Dal momento di effettuazione degli investimenti - rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del 40% per i beni immateriali - deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio.

Sia per superammortamento sui beni immateriali che per iperammortamento sui beni materiali, è possibile fruire della maggiorazione nel periodo di imposta di “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’impresa è tenuta infatti a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o all’Allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La fruizione concreta del superammortamento sui beni immateriali è subordinata inoltre alla fruizione dell’iperammortamento per uno dei beni dell’Allegato A. Per la fruibilità del superammortamento sui beni immateriali occorrono pertanto due interconnessioni:

  1. quella relativa al bene immateriale superammortizzabile
  2. e quella relativa al bene materiale iperammortizzabile.

Nel caso in cui nel 2017 si registrino solo l’interconnessione del software e la messa in funzione del bene materiale senza la relativa interconnessione, non sarà possibile fruire né del superammortamento sul software nè dell’iperammortamento sul bene materiale nel 2017. Solo dal periodo di imposta di interconnessione anche del bene materiale i due incentivi potranno essere fruiti.




Newsletter inviata il giorno 08/06/2017


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