Incentivi Industria 4.0 e operazioni straordinarie


L’indagine delle sorti di super e iper ammortamento in caso di fusione, scissione, cessione, conferimento o affitto di ramo di azienda è un tema poco indagato dalla prassi ufficiale. Agenzia delle Entrate non si è infatti espressa in tema di operazioni straordinarie, fatta eccezione per un accenno all’affitto di azienda. Al riguardo Il Sole 24 Ore (4 Dicembre 2017) ha recentemente dedicato una specifica trattazione alle operazioni straordinarie, pur auspicando un intervento ufficiale.

Il superammortamento è la prima versione del bonus ammortamenti destinata alla generalità dei beni materiali strumentali nuovi (salvo i fabbricati e le costruzioni, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% ed alcune ulteriori esclusioni marginali).

Attualmente si configura quale supervalutazione del 40% degli investimenti, che porta a 140% il valore della deduzione, riducendo la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte. Nella versione vigente gli investimenti possono essere realizzati a decorrere dal 15 Ottobre 2015 e sino al 31 Dicembre 2017 o 30 Giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

I piani governativi ipotizzano una proroga al 2018, con possibile coda sino al 30 Giugno 2019, ma con un’aliquota inferiore: dal 140% si passerà al 130%. Anche il novero dei beni agevolabili si restringerà con l’esclusione dei veicoli di cui all’art. 164 del TUIR, per i quali già la Legge di Bilancio 2017 aveva salvato «esclusivamente utilizzati come beni strumentali nell’attività di impresa».

Nelle intenzioni governative dovrebbe mantenersi invece l’aliquota del 140% anche per il 2018 sui beni immateriali. La Legge di Bilancio 2017 ha infatti esteso la maggiorazione del 140% anche ai beni strumentali immateriali nuovi ricompresi nell’Allegato B, a titolo di premialità aggiuntiva per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento.

L’iperammortamento 250% consiste in una maggiorazione del 150% del costo di taluni beni digitali o ad alto valore tecnologico compresi nell’Allegato A alla Legge di Bilancio 2017, ai fini della determinazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili dalle imposte sui redditi.

E’ allo studio una proroga che includerà gli acquisti in beni materiali e immateriali 4.0 effettuati fino al 31 Dicembre 2018, con la possibilità di giungere al 31 Dicembre 2019 per la successiva consegna/collaudo a condizione che l’ordine risulti accettato dal venditore e si sia provveduto al pagamento di un acconto almeno pari al 20% della spesa entro il 31 Dicembre 2018.

Nella versione attualmente vigente, invece, gli investimenti possono essere realizzati a decorrere dall’1 Gennaio 2017 e sino al 31 Dicembre 2017 o 30 Settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto il bene agevolato da super o iper ammortamento, nell’ipotesi in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione cessano gli effetti agevolativi; in particolare:

  • nell’esercizio di cessione, la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis;
  • le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario (che acquista un bene “non nuovo”);
  • le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di “restituzione” da parte del soggetto cedente poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.

Ad analoghe conclusioni dovrà pervenirsi in caso di cessione di azienda. A tutti gli effetti si tratta infatti di una operazione realizzativa dal punto di vista fiscale, quindi non neutrale. Il processo di ammortamento si interrompe con la cessione di azienda, motivo che induce a ritenere che con essa venga meno il super / iper ammortamento. L'acquirente dell’azienda non potrà beneficiare del bonus, anche se l’operazione avviene nel periodo temporale agevolato, in virtù del fatto che il bene acquistato con l’azienda non è nuovo.

In via di principio, non comportano interruzione della vicenda agevolativa le operazioni di riorganizzazione aziendale assistite dal regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi. Costituisce conferma indiretta di tale impostazione la nuova norma sugli investimenti sostitutivi, prevista dal disegno di legge di Bilancio 2018, che si riferisce solo alle cessioni a titolo oneroso nell'assunzione che, di regola, sono solo i disinvestimenti a determinare la cessazione tout court degli effetti agevolativi. Il Disegno di Legge di Bilancio 2018, al momento al vaglio parlamentare, contempla infatti l'ipotesi in cui l’impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica “industria 4.0”.
In tali casi si prevede che la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla Legge di Bilancio e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità). Viene contemplata anche l’ipotesi, che non può escludersi in ragione della possibile futura riduzione dei costi di produzione dei beni strumentali, in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Si segnala che l'iperammortamento implica la necessità di valutare altresì gli effetti dell'operazione straordinaria in relazione ai requisiti di interconnessione; a titolo esemplificativo è ragionevole presupporre che, modificando il sistema aziendale di riferimento, sia necessaria una nuova attestazione di interconnessione. Tali criticità tuttavia dovrebbero trovare risposta in apposite indicazioni di Agenzia delle Entrate.

Nell’ipotesi di investimenti agevolabili concernenti aziende condotte in affitto o in usufrutto, il bonus ammortamenti, ove non sia stata prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell’articolo 2561 del codice civile concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni, spetterà solo all’affittuario o usufruttuario, quale soggetto che, ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del TUIR, calcola e deduce gli ammortamenti. Nell’ipotesi in cui, invece, le parti, in deroga all’articolo 2561 del codice civile, abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la maggiorazione spetterà solo a quest’ultimo.

Il conferimento di azienda, sul piano civilistico è, in genere un’operazione assimilata alla cessione, mentre sul piano fiscale assume le medesime caratteristiche di neutralità della fusione e della scissione. E’ possibile ipotizzare che il conferimento non interrompa la fruizione del bonus, bensì lo trasferisca alla società conferitaria. Come indicato da Il Sole 24 Ore, in modo più preciso il trasferimento dovrebbe avvenire pro rata temporis, quindi frazionando l’ammontare della variazione diminuitiva in funzione del momento in cui il conferimento stesso assume efficacia.

In caso di scissione, per le posizioni soggettive connesse ad elementi del patrimonio netto il trasferimento dovrebbe avvenire in toto alla beneficiaria cui è attribuito quell’elemento del netto.

Qualora intervenga una operazione di fusione, se è stabilita la retrodatazione all’inizio dell’esercizio in cui ha avuto effetto la fusione, il bonus per l’esercizio di fusione sarà interamente beneficiato dalla incorporante, diversamente dovrebbe aversi una ripartizione pro rata temporis della variazione diminutiva calcolata con riferimento sempre all’esercizio di avvenuta efficacia della fusione.

Per l’ipotesi di trasformazione, nell’esercizio in cui avviene l’operazione straordinaria si hanno due periodi d’imposta nei quali gli ammortamenti vanno determinati pro rata temporis. Con la stessa percentuale andrà divisa la variazione diminutiva, considerando che la trasformazione non interrompe il beneficio fiscale.


Newsletter inviata il giorno 21/12/2017


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