Approvato definitivamente il nuovo Bonus SUD


Il Senato, nella seduta pomeridiana di mercoledì 22 Febbraio, ha approvato definitivamente il ddl n. 2692, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 Dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (cosiddetto DL SUD), già approvato dall’altro ramo del Parlamento, in scadenza al 28 Febbraio.

In tale quadro normativo, si inserisce una nuova disciplina per il Credito d’Imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Il bonus SUD, istituito nel 2016, è operativo fino al 2019 per progetti imprenditoriali di investimento iniziale in macchinari, impianti e attrezzature varie strumentali e nuovi destinati a strutture produttive situate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia ed in alcune zone delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo. L’agevolazione spetta per l’acquisto dei beni da terzi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Possono fruire del bonus tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta e dalla dimensione, che effettuano nuovi investimenti. La disciplina prevede espressamente alcune preclusioni soggettive (industria siderurgica, industria carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti e delle attinenti infrastrutture, produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, finanziario, creditizio, ed assicurativo), in relazione al settore di attività.

La disciplina della misura è attualmente in fase evolutiva. Su impulso del governo, si è inteso rilanciare lo strumento al fine di incrementare l’appeal presso il tessuto imprenditoriale. E’ stato approvato un potenziamento della portata incentivante del bonus a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 243/2016.

Le novità approvate riguardano:

  • L’ambito territoriale di applicazione del Credito d’Imposta.
    Nella nuova versione, infatti, l’agevolazione sarà fruibile sull’intero territorio della Sardegna che, in precedenza, era ammessa limitatamente alle zone assistite, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.

  • L'elevazione delle soglie di fruizione del credito in rapporto alla dimensione aziendale.
    Nella nuova disciplina proposta il Credito di Imposta è attributo nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.
    Per le regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. a) del TFUE (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, e dal 2017 la Sardegna) l'intensità massima dell'aiuto è:
    • del 25% per le grandi imprese,
    • del 35% per le imprese di medie dimensioni
    • e del 45% per le piccole imprese.
    Per le regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. c) del TFUE (Abruzzo e Molise) l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è previsto:
    • al 10% per le grandi imprese,
    • al 20% per le imprese di medie dimensioni
    • ed al 30% per le piccole imprese.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 Dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Nella precedente formulazione, l’agevolazione, in regime di esenzione, spetta invece nei limiti del 20% per le PICCOLE imprese fino ad un investimento massimo di 1,5 milioni per progetto di investimento; del 15% per le MEDIE imprese fino ad un investimento massimo di 5 milioni per progetto di investimento; del 10% per le GRANDI imprese fino ad un investimento massimo di 15 milioni per progetto di investimento.

  • L’innalzamento dei massimali di beneficio.
    In particolare:
    • per le piccole imprese il limite massimo per progetto di investimento passa da 1,5 milioni di Euro a 3 milioni di Euro;
    • per le imprese medie il limite passa da 5 a 10 milioni di Euro.
    Resta fermo il limite massimo di 15 milioni di Euro per le grandi imprese.

  • Le modalità di calcolo dell’agevolazione.
    Il calcolo dell'agevolazione, riferito al costo complessivo dei beni acquisiti, non sarà più considerato al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta. Nella disciplina proposta la quota del costo complessivo è infatti considerata al lordo. Tale modifica si rende necessaria al fine di favorire anche le aziende che hanno fatto investimenti negli anni precedenti in beni strumentali il cui ammortamento è ancora in corso.

  • Il regime di cumulo.
    Si prevede inoltre, diversamente dalla vigente disciplina, la cumulabilità del credito di imposta con aiuti de minimis o altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio unicamente. Talle cumulo non dovrà portare al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.

Si ricorda che il beneficio è fruibile a seguito di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate circa l'intenzione di avvalersi dell'agevolazione tributaria, in virtù della quale l'Agenzia stessa fornisce l'autorizzazione all’utilizzo del Credito di Imposta.
L'agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997), a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Per l'agevolazione non trova applicazione il limite annuale di utilizzo (250.000 Euro) previsto in termini generali per i crediti di imposta dall'art. 1, comma 53 della L. 244/2007.



Newsletter inviata il giorno 23/02/2017


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