Credito d'imposta Sud, autorizzazione alla fruizione anche prima del positivo esito dei controlli antimafia: Sbloccati gran parte dei 6,4 miliardi di euro investiti a fronte di 2,2 miliardi di credito d'imposta

Come ricordato dal Ministero dell'Interno nella circolare, il Codice Antimafia D.lgs. 159/2011, all'art. 67, comma 1, lett. g), prevede che i destinatari di misure di prevenzione non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Partendo da questo presupposto, l'Agenzia delle Entrate ha sempre "sospeso" la concessione dell'autorizzazione in attesa della documentazione liberatoria, che deve essere rilasciata dalle prefetture.

La posizione assunta dall'Amministrazione procedente, tuttavia, ha determinato un rallentamento dell'attività, in virtù dei ritardi legati ai provvedimenti antimafia, incoerente con le finalità del bonus sud (ed in generale di qualsiasi misura agevolativa), diretto ad incidere nell'immediato su investimenti e occupazione.

La soluzione prospettata dal Ministero trova conferme proprio nel Codice antimafia, così come modificato nel 2014 (Dlgs 153/2014), che da la facoltà, ma non l'obbligo di sospendere il versamento fino alla ricezione della comunicazione antimafia.

Ne consegue che, nel caso in cui il provvedimento antimafia non venga rilasciato nei termini, l'Agenzia delle Entrate può autorizzare la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, sotto condizione risolutiva. Pertanto, nel caso in cui emergano irregolarità dalla documentazione antimafia, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'intero importo autorizzato, ad eccezione del caso in cui le irregolarità si verificano o vengono riscontrate successivamente alla concessione del bonus autorizzato in base ad un precedente provvedimento antimafia liberatorio: l'impresa beneficiaria decade dall'agevolazione, ma non dovrà restituire le somme già percepite.

L'intervento del Viminale porta con s` alcune complicazioni operative per quei soggetti che hanno presentato istanza per il riconoscimento del bonus nel 2017, ma che in attesa dei controlli antimafia hanno rinviato l'avvio del programma d'investimento. Le suddette imprese che, in virtù della circolare possono fruire del credito, si trovano nella condizione di non aver realizzato alcuna spesa nel 2017 a differenza di quanto comunicato nel modello CIM di origine. Resta da comprendere se lo sfasamento temporale dell’investimento, nel senso che una spesa è stata sostenuta in un anno diverso da quello indicato nel modello CIM, comporti un obbligo di rettifica del modello stesso. A tal riguardo, non vi è alcuna presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, infatti, riprendendo le istruzioni allegate al modello ministeriale si legge: "se il contribuente, invece, vuole rettificare una precedente comunicazione deve compilare il modello in tutte le sue parti e barrare nel frontespizio la casella relativa alla rettifica, indicando il numero di protocollo della comunicazione oggetto di modifica. La comunicazione di rettifica sostituisce la precedente comunicazione. Le comunicazioni di rinuncia e rettifica possono essere presentate entro il 31 dicembre 2019". Pertanto, più che di obbligo è opportuno parlare di facoltà, per l'impresa beneficiaria, di comunicare la diversa articolazione temporale dell'investimento, fermo restando che la materiale compensazione del credito non potrà avvenire prima della realizzazione dell'investimento.



Newsletter inviata il giorno 02/08/2018


Warrant Group S.r.l. - Corso Mazzini, 11 - 42015 Correggio (RE) - Tel. 0522 7337 - Fax 0522 692586
e-mail: info@warrantgroup.it - Sito: www.warrantgroup.it
P.IVA e CF 02182620357