Credito d'imposta per spese di formazione in Industria 4.0


Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mediante il quale vengono emanate le disposizioni applicative necessarie per la richiesta del credito, è stato firmato ed è in attesa di pubblicazione sulla G.U.

L’incentivo inaugura una nuova era per il Piano Nazionale Industria 4.0, ora denominato “Impresa 4.0”, incentrata sulla valorizzazione degli investimenti in capitale umano, formazione e competenze.

Il credito vale sulle spese sostenute per la formazione (ossia volte all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti) del personale dipendente, ossia titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, e per gli apprendisti.

Le tecnologie sulle quali è ammessa la formazione sono:

  1. big data e analisi dei dati
  2. cloud e fog computing
  3. cyber security
  4. simulazione e sistemi cyber-fisici
  5. prototipazione rapida
  6. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
  7. robotica avanzata e collaborativa
  8. interfaccia uomo macchina
  9. manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
  10. internet delle cose e delle macchine
  11. integrazione digitale dei processi aziendali

Il decreto stabilisce la possibilità di aggiungere ulteriori materie tramite successivi provvedimenti.

Possono accedere all’aiuto le imprese costituite in qualsiasi forma giuridica e senza limitazione settoriale, comprese quelle attive nella produzione primaria, indipendentemente dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione fiscale del reddito. Sono inoltre ammessi gli enti non commerciali esercitanti attività commerciali, per la formazione dei dipendenti impiegati promiscuamente in queste ultime. Sono agevolabili le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2017. Le imprese che chiudono il bilancio al 31/12 hanno dunque la parte restante del 2018 per effettuare la formazione, mentre quelle il cui anno fiscale non coincide con l’anno solare, possono programmare le attività anche nei primi mesi del 2019.

Il decreto individua le spese ammissibili nei costi aziendali relativi al personale impegnato in formazione per le ore o giornate effettive. Tale costo è costituito dalla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziale e assistenziali, comprensiva dei ratei TFR, mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturata durante il tempo dedicato alla formazione, e delle eventuali indennità di trasferta. Se l’impresa utilizza come docente personale interno, la spesa ammissibile è calcolata con lo stesso metodo, con un limite massimo pari al 30% della retribuzione annuale.

Qualora l’impresa ricorresse a soggetti esterni per la formazione, essi dovranno essere accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonomia in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

È importante sottolineare che le attività formative devono tassativamente essere disciplinate in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati. Il legale rappresentante è tenuto inoltre a rilasciare al lavoratore l’attestazione della partecipazione, con indicazione dell’ambito aziendale di applicazione delle conoscenze acquisite.

Il credito spettante è fissato in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 300.000 €, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione presentando il modello F24; il suo utilizzo è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese. Il decreto impone che la documentazione contabile attestante le spese ammissibili sia certificata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Nel caso in cui l’impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al decreto legislativo 39/2010.

Per tali imprese è ammesso un aumento del credito per le spese sostenute al fine della certificazione fissato in misura massima di 5.000 €, e comunque non eccedente il tetto massimo di 300.000 €.

Inoltre, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, oltre a tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio. A questo specifico riguardo si sottolinea che dovranno essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Il beneficio è cumulabile con altre misure d’aiuto per le medesime spese ammissibili, nel rispetto dei limiti posti dal Reg. UE 651/2014



Newsletter inviata il giorno 21/05/2018


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