SISMABONUS: le ultime modifiche


Lo sconto fiscale per la messa in sicurezza antisismica previsto dalla legge di Bilancio 2017 riguarda costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive localizzate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 Febbraio 2017 sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Se con Decreto del 28 Febbraio erano contemplati i soli architetti e geometri, con decreto ministeriale 65 del 7 Marzo 2017 è stata considerata la necessità di prevedere che l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali.

Tramite la diagnosi sarà possibile attribuire una delle nuove otto classi di rischio sismico: A+ (meno rischio), A, B, C, D, E, F e G (più rischio).

In seguito alla diagnosi del professionista andrà stimato sia il livello di rischio in assenza di interventi che il miglioramento ottenuto con la messa in sicurezza. In base ai risultati previsti, andrà calcolato lo sconto fiscale.

La detrazione spetta nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta.
Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%.
Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta spettano nella misura del 75% se si migliora di una classe di rischio e dell'85% se si migliora di 2 o più classi di rischio.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Le detrazioni sono previste per cinque anni, dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2021.

Manca ad oggi solo il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui dovranno essere definite le modalità di cessione del credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati. Tale provvedimento avrebbe dovuto essere emanato entro i primi giorni di Marzo 2017 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2017, avvenuta il 1° Gennaio 2017).


Newsletter inviata il giorno 06/04/2017


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