Credito di imposta Ricerca e Sviluppo: confermata la necessità dei requisiti della novità e dell’incertezza


Con la risoluzione n. 46/E del 22 Giugno 2018, l’Agenzia ha precisato che gli investimenti che concernono lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia che consistono in tecnologie già disponibili e diffuse nei settori economici non possono essere considerati come investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai fini del credito di imposta ricerca e sviluppo, in quanto non sono soddisfatti i requisiti della novità e dell’incertezza.

Il credito d’imposta R&S, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e potenziato dalla Legge di Bilancio 2017, è rivolto a tutte le imprese.
L’incentivo consiste in un credito d'imposta sino al 50%, da fruire in compensazione, calcolato sul valore incrementale delle spese di ricerca e sviluppo registrate in ciascuno dei periodi d’imposta di vigenza dell’agevolazione (2015-2020) per cui si intende beneficiare dell’incentivo rispetto alla media annuale delle medesime spese nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015 (2012-2014).

Con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, il quesito posto all’attenzione di Agenzia delle Entrate, riguarda una società che svolge attività di supporto all’organizzazione di manifestazioni fieristiche, congressi nonché ogni altra manifestazione finalizzata alla diffusione e alla conoscenza di beni e servizi.

La società ha effettuato alcuni investimenti per realizzare un progetto in relazione al quale ha avviato un programma di riorganizzazione dei processi industriali in una logica di “smart factory”, finalizzato:

  • all’integrazione della catena logistica di produzione della fiera tramite l’inclusione di “tutti i processi relativi a visitatori, espositori e fornitori in una prospettiva di aumenti di efficacia ed efficienza”;
  • all’avvicinamento dei servizi alle persone, creando servizi innovativi attraverso il cosiddetto “Internet of Things”.

Le specifiche attività che si sono dovute svolgere da un punto di vista pratico, erano la “progettazione, programmazione e realizzazione di software, di servizi web, app e di impianti tecnologici, destinati a supportare l'intero processo di produzione fieristica”, finalizzate, tra le altre cose, a creare e produrre nuovi servizi.

La domanda posta alla pubblica amministrazione era se tali attività potevano costituire attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta.

Per rispondere a tale quesito Agenzia delle Entrate ha chiesto il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, e, nel passaggio logico per fornire tale risposta, ha dapprima precisato che i riferimenti normativi a cui attingere sono, in primo luogo le definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 Giugno 2014, che sono state mutuate dal c.d. Manuale di Frascati, già citato dalla circolare ministeriale n. 59990 del 9 Febbraio 2018.

In seguito, ha riconosciuto come le tecnologie adottate e introdotte dalla società consistono in tecnologie “già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi) per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma Industria 4.0”.

Pertanto, applicando i criteri sopra esposti, Agenzia delle Entrate, per il tramite del MiSE, ha risposto sostenendo come, perché si configuri ricerca e sviluppo devono essere presenti, tra gli altri requisiti, anche quelli della novità e dell’incertezza, quest’ultima da leggersi come “requisito del rischio finanziario, nonché d’insuccesso tecnico”.

Tale risoluzione si pone in continuità con l’interpretazione tradizionale della normativa che distingue l’attività di ricerca e sviluppo (eleggibile) dalla più ampia categoria dell’innovazione (non eleggibile); in sostanza non basta solamente applicare soluzioni tecnologiche già ampiamente diffuse, anche se all’avanguardia, ma occorre effettuare attività di carattere sperimentale, i cui risultati sono intrinsecamente contraddistinti da un certo grado d’incertezza, in grado di generare conoscenze aggiuntive, idonee a sviluppare soluzioni non consolidate, mirate a produrre miglioramenti significativi a prodotti, processi o servizi.



Newsletter inviata il giorno 26/06/2018


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