Superammortamento: la prassi fornisce nuovi chiarimenti


E’ tornato il superammortamento e, assieme ad esso, le delucidazioni di Agenzia delle Entrate sull’incentivo per i beni strumentali materiali nuovi

Come noto, dal 1° aprile è aperta una nuova finestra temporale di vigenza del superammortamentoche altrimenti risulterebbe concluso al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Potranno godere del superammortamento gli investimenti effettuati, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, da imprese e professionisti nel periodo tra il 1° aprile 2019 ed il 31 dicembre 2019. Se sussistono ordini confermati e acconti del 20% pagati entro il 31 dicembre, l'effettuazione dell'investimento potrà giungere sino al 30 giugno 2020.

Per le imprese è pertanto ancora possibile investire 100 e dedurre 130.

Sono agevolabili i beni acquisiti a titolo di proprietà (anche realizzati in appalto o in economia) o di leasing. L’agevolazione riguarda tutti i beni materiali strumentali nuovi. Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione solo gli investimenti in: 

  • beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; 
  • fabbricati e costruzioni; 
  • particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016;
  • autovetture di cui all'articolo 164 del TUIR.

L’entrata in funzione è condizione per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La fruibilità del contributo decorre, pertanto, dal periodo nel quale il bene è entrato in funzione, anche se successivo al termine del periodo di agevolabilità. 

La nuova disciplina prevista dal Decreto Crescita e dal relativo disegno di legge di conversione riproduce, pertanto, le regole dell'ultima versione della norma, introducendo un tetto di spesa pari a 2,5 milioni

La recente risposta 404 del 9 ottobre 2019 di Agenzia delle Entrate ha analizzato il particolare caso delle cabine degli stabilimenti balneari. Per quanto le indicazioni si rivolgano direttamente ad un target molto specifico di imprese, la risposta è interessante anche al di là degli stabilimenti balneari, in quanto è possibile astrarne principi di portata generale valevoli erga omnes.

Agenzia delle Entrate si sofferma in prima battuta sulla strumentalità dell’investimento rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione. Tale requisito, che spesso rischia di darsi per scontato, merita specifiche valutazioni formulate ad hoc per ogni singola fattispecie. Secondo Agenzia, nel caso alla stessa prospettato nell’interpello da cui origina la risposta, il presupposto in parola risulta soddisfatto in considerazione della natura dei beni di cui si tratta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 del TUIR, che trova applicazione nell’ambito della predetta particolare casistica.
 

Inoltre, la disciplina agevolativa esclude dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono stabiliti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%. Quanto alla rilevanza del coefficiente di ammortamento si osserva che, in considerazione del tenore letterale della disciplina, per stabilire se un bene sia escluso o meno dall'ambito applicativo dell'agevolazione, si deve fare riferimento esclusivamente ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988. Nel caso in esame, Agenzia delle Entrate ritiene di poter identificare il coefficiente fiscale teoricamente applicabile ai nuovi beni con quello previsto nel Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 4a della tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 - Stabilimenti balneari marini, che fissa le percentuali di ammortamento del 6% per gli stabilimenti in muratura e del 20% per gli stabilimenti in legno. Trattandosi – nel caso in esame - di costruzioni in legno, all’investimento è attribuito un coefficiente di ammortamento idoneo a rendere l’investimento agevolabile.  

 

Non godono dell’agevolabilità, inoltre, gli investimenti in fabbricati e costruzioni. Ciò premesso, Agenzia ritiene che, qualora le cabine in questione non siano annoverabili, a tutti gli effetti, tra le "costruzioni" e proprio in considerazione di ciò non siano considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare, l'istante possa fruire del superammortamento, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti.

Agenzia delle Entrate conferma, pertanto, la correlazione con la disciplina catastale a più riprese richiamata, a partire dal 2017, quale elemento dirimente; basti pensare alle indicazioni di Agenzia delle Entrate relativamente agli impianti fotovoltaici ed eolici, rese nell’ambito della circolare 4/E del 30 marzo 2017 di Agenzia delle Entrate.





Newsletter inviata il giorno 17/10/2019


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