Incentivi nella Dichiarazione dei redditi 2017 con termini prorogati al 31 Ottobre 2017


E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 Luglio 2017 il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26 Luglio 2017 che fa slittare la presentazione delle dichiarazioni dei redditi al 31 Ottobre 2017.

Salva la possibilità di dichiarazioni integrative «a favore» entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, ovvero anche oltre il termine di presentazione del modello del periodo d’imposta successivo, entro il 31 Ottobre 2017 dovranno essere indicati i benefici per i quali è normativamente prevista la menzione in dichiarazione dei redditi 2017:


SUPERAMMORTAMENTO 140%
“Investi 100 e deduci 140”:
ai fini della deducibilità IRES, si tratta di una supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali materiali nuovi acquistati, realizzati in economia o appalto o acquisiti in leasing.

La maggiorazione, essendo extra contabile, ha carattere squisitamente fiscale e costituisce una “variazione in diminuzione” del reddito imponibile che, per gli investimenti realizzati a decorrere dal 15 Ottobre 2015 a cui sia conseguita, nel periodo di imposta 2016, l’entrata in funzione del bene, dovrà essere rappresentata nella dichiarazione dei redditi 2017.

Come indicato da Agenzia delle Entrate con circolare 4/E del 30 Marzo 2017, qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi, salvo il ricorso agli ordinari strumenti messi a disposizione dall’ordinamento che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d’imposta di competenza.


CREDITO D’IMPOSTA R&S
Al fine di incentivare lo sviluppo economico del tessuto imprenditoriale italiano, il credito d’imposta R&S intende favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo 2015-2020 realizzati dalle imprese, sia internamente (tramite personale altamente qualificato e non, strumenti e attrezzature di laboratorio, privative industriali) sia affidandosi a soggetti esterni (Ricerca e Sviluppo commissionata ad Università, Enti di Ricerca ed Organismi equiparati, imprese, professionisti e competenze tecniche).

Per il 2016 la misura destina alle imprese un beneficio dal 25% al 50% delle spese di Ricerca e Sviluppo incrementali rispetto alla media annuale del triennio 2012 - 2014.

Il credito di imposta R&S deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (ovvero l’esercizio in cui sono stati sostenuti i costi agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo in compensazione.

Come indicato da Agenzia delle Entrate con circolare 13/E del 27 Aprile 2017, l’indicazione in dichiarazione dei redditi non è prevista a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione.
Dal suddetto adempimento, quindi, non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito di imposta né quello a partire è possibile la sua fruizione, stante l’automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate.
Ancorché l’inosservanza dell’adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza dell’agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l’obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta, si precisa che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa. Si precisa, altresì, che l’omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale, ravvedibile.



Newsletter inviata il giorno 03/08/2017


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