Bonus R&S: aperture dell’Agenzia delle Entrate a beneficio delle imprese che investono in ricerca


Il Credito d’Imposta R&S, istituito con la Legge di Stabilità 2015, agevola le spese, sostenute a partire dal 2015, incrementali rispetto al triennio 2012 – 2014, relative a personale, strumenti e attrezzature di laboratorio, ricerca commissionata a terzi, competenze tecniche e privative industriali.

Il bonus R&S è stato oggetto di un significativo rafforzamento nell’ambito della Legge di Bilancio 2017 che ha elevato l’aliquota di agevolazione, fissandola al 50% per tutte le voci di spesa in R&S, ed ha quadruplicato il beneficio massimo, pari a 20 milioni di euro annui per impresa. La recente manovra ha altresì esteso il novero dei beneficiari alle imprese ubicate nel territorio dello Stato italiano che non assumono il rischio della ricerca, bensì eseguono le attività di ricerca e sviluppo su commissione di imprese estere, localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati White List. Per far fronte alle variazioni previste, tra cui l’estensione dello strumento agevolativo sino al 2020, saranno destinate al bonus R&S ulteriori risorse, pari a 3,3 miliardi di euro, oltre agli originari 2,4 miliardi di Euro ed alle risorse residue del Credito d’Imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati.

Contestualmente, a beneficio delle imprese è intervenuta altresì l’Agenzia delle Entrate con una risoluzione interpretativa sulla portata della ricerca commissionata.

La risoluzione 119/E del 2016 trae origine da un interpello avente ad oggetto l'eleggibilità degli investimenti in test e prove di laboratorio. In particolare l'istante propone, in sede di interpello, di valorizzare i costi riconducibili ai test e alle prove di laboratorio al 25%, aliquota di agevolazione operativa per il biennio 2015 – 2016 per le competenze tecniche, trattandosi di costi di acquisizione di conoscenze e know how.
Superando le aspettative dell'istante, l'Agenzia delle Entrate ha espressamente chiarito che:

  • le spese per i test e le prove di laboratorio, se parte inscindibile di un percorso di R&S, sono agevolabili
  • e, per quanto riguarda la loro classificazione, sono assimilabili alle attività di ricerca commissionate a terzi e, in quanto tali, con Credito d’Imposta al 50%, escludendo la riconducibilità dei relativi costi alle competenze tecniche agevolate al 25% sino al 2016.

La sopra citata risoluzione conferma pertanto l'approccio interpretativo volto ad accogliere tutti i costi inseriti in un percorso di ricerca sino a che l'obiettivo primario sia realizzare ulteriori miglioramenti di prodotto e/o processo; in tal caso il beneficio sarà da valorizzare al 50% laddove siano rispettati i seguenti requisiti:

  • sussistenza di un contratto in forma scritta contenente l’impegno del fornitore a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di ricerca e sviluppo ammissibili, per le quali l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati sia l’impresa committente, che si assume il rischio per l'attività svolta;
  • presenza di una relazione sulle attività di R&S svolte, sottoscritta dal fornitore commissionario;
  • localizzazione del commissionario in Stati membri dell’UE, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in paesi e territori “collaborativi” del soggetto che di fatto svolge l’attività di ricerca.




Newsletter inviata il giorno 12/01/2017


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