Magazzini automatizzati iperammortizzabili: gli ultimi chiarimenti di Agenzia delle Entrate

 

L’iperammortamento, dal 1° gennaio 2017, incentiva tutte le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali di cui all’Allegato A e immateriali (software e sistemi IT) di cui all’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. 

 

Sino al 2018 (o al 31 dicembre 2019 se entro il 31 dicembre 2018 sussistono un ordine accettato dal venditore ed il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%) l’incentivo si è tradotto in una supervalutazione del costo fiscalmente deducibile del 150% (iperammortamento del 250%) degli investimenti acquistati o in leasing. La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato l’incentivo introducendo nuove modalità applicative (art. 1, commi 60-65 e 229). Per effetto della manovra finanziaria 2019, l’iperammortamento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il nuovo incentivo si applica a scaglioni:

 

  • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro: iperammortamento del 270% (maggiorazione del 170%);
  • per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro: iperammortamento del 200% (maggiorazione del 100%);
  • per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro: iperammortamento del 150% (maggiorazione del 50%).  

La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi superiore al limite dei 20 milioni di euro. 

 

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato altresì, per i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento, la maggiorazione al 140% per i beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla legge di Bilancio 2017).

 

I magazzini automatizzati costituiscono una delle voci eleggibili all’iperammortamento maggiormente dibattute, sulla quale proprio in questi giorni è stato pubblicato un ultimo chiarimento. 

 

Qui di seguito si ripercorrono gli interventi ministeriali, di Agenzia delle Entrate e del legislatore sulla predetta voce dell’Allegato A, correlati, in particolare, alla duplice natura – immobiliare e mobiliare – che i magazzini automatizzati possono rivestire.

 

Sin dalla prima edizione dell’iperammortamento, sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% nonché i fabbricati e le costruzioni.

 

Per espressa previsione normativa, pertanto, gli investimenti in beni immobili devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione agevolativa. 

 

Come ricordato dalla circolare direttoriale 23 maggio 2018, n. 177355, e precedentemente indicato dalla circolare 4/E del 2017 di Agenzia delle Entrate, assumono al riguardo rilevanza i criteri applicabili in sede catastale per la procedura di attribuzione, mediante stima diretta, della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. Secondo tale procedura deve operarsi la distinzione tra componente immobiliare e componente impiantistica (macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti) dell’investimento. In particolare, si rimanda ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare nella circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016. In tale documento, si ricorda, è stato precisato che alla categoria “costruzioni” afferisce “…qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate”.

 

La Legge di Bilancio 2017, in tema di iper ammortamento, nell'annoverare nell’Allegato A tra gli investimenti ammissibili i "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica", non ha operato alcuna distinzione tra i magazzini non costituenti fabbricati ed i magazzini della stessa tipologia, oggetto di accatastamento. In questo contesto, la risoluzione n. 62/E del 9 agosto 2018 di Agenzia delle Entrate ha precisato - in linea con quanto ancor prima aveva affermato la circolare n. 4/E del 2017 relativamente al super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici - che sono agevolabili con il super/iper ammortamento le sole "componenti impiantistiche" dei magazzini autoportanti, mentre le strutture costituenti le scaffalature dei magazzini autoportanti, rappresentando elementi propri del fabbricato - unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture - sono annoverabili, a tutti gli effetti, tra le "costruzioni" e, come tali, sono escluse dall'agevolazione.

 

Successivamente, l'articolo 3-quater, comma 4, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto che "Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato". Il Decreto semplificazioni ha, pertanto, assicurato identità di trattamento tra magazzini non costituenti fabbricati e magazzini oggetto di accatastamento. Il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato. La scaffalatura, pur continuando a rilevare ai fini della determinazione della rendita catastale, risulta agevolabile, in deroga al principio generale sopra delineato.

 

Le imprese che, sulla scorta di diverse indicazioni, avevano rinunciato all’iperammortamento sulla quota di costo relativa alla scaffalatura, possono presentare dichiarazione integrativa a favore, facendo emergere la corrispondente variazione in diminuzione.

 

La risposta 408 del 10 ottobre u.s di Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla modalità di fruizione dell'iperammortamento relativamente alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato.

In particolare, nell'ambito del documento di prassi, Agenzia delle Entrate ha chiarito che il coefficiente di ammortamento fiscale applicabile alle scaffalature autoportanti è quello connesso alla loro natura immobiliare. La maggiorazione relativa all'iperammortamento concernente il costo delle scaffalature autoportanti deve essere, pertanto, ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile.

 

Agenzia ha, inoltre, specificato che il Decreto semplificazioni fornisce un'interpretazione autentica, con effetto retroattivo. Con riferimento agli investimenti già realizzati, interconnessi e già periziati senza considerare le predette scaffalature, si ritiene che non si renda obbligatorio procedere a una nuova perizia giurata, essendo sufficiente allegare alla precedente perizia, una dichiarazione resa dal legale rappresentante che indichi il costo attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione. La norma di interpretazione autentica ha inciso, infatti, essenzialmente sulla determinazione del costo agevolabile e non sulla corretta classificazione dell'investimento nell'ambito dell'Allegato A. 

Si ricorda per completezza che, per fruire dell’iperammortamento, è imprescindibile l’acquisizione di una dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: 

  • possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’Allegato A e/o all’Allegato B, e 
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

L’incentivo è fruibile solo dal periodo di imposta in cui avviene la predetta attestazione.





Newsletter inviata il giorno 17/10/2019


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