PUBBLICITA’: bonus strutturale sino al 90% delle spese sostenute


Sta per terminare l’attesa delle imprese interessate ad accedere all’incentivo sugli investimenti pubblicitari, previsto in via permanente a partire dal 24 Giugno 2017 dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 Aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 Giugno 2017, n. 96.

Si tratta di un’ambita agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia, stabilirà termini e modalità di attuazione del credito d'imposta e individuerà gli investimenti ammissibili all'agevolazione, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo e la documentazione richiesta.

Secondo quanto illustrato da Il Sole 24 Ore del 20 Febbraio u.s., il decreto attuativo, messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Economia e delle Finanze, sarà inviato in questi giorni da Palazzo Chigi al Consiglio di Stato, ma il testo è ormai definitivo.

Nella consapevolezza che le imprese, per pianificare i propri investimenti, attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti del nuovo incentivo sulle campagne pubblicitarie, in attesa del decreto attuativo, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 9 Febbraio ha pubblicato il comunicato aggiornato contenente le informazioni fondamentali circa i soggetti beneficiari, la misura del beneficio, gli investimenti ammissibili, i limiti e condizioni di ammissibilità, la domanda di ammissione all’agevolazione e i conseguenti controlli, consentendo a tutti gli interessati di assumere le conseguenti decisioni di investimento. In particolare il comunicato recepisce le modifiche introdotte dalla Legge 4 Dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto legge 16 Ottobre 2017, n. 148.


Dotazione finanziaria

Per gli investimenti 2017 è previsto un budget di 20 milioni di euro per gli investimenti sulla stampa.

In relazione agli investimenti 2018, sono dedicati alla misura 42,5 milioni di euro, di cui:
- 30 milioni per gli investimenti sulla stampa;
- 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

Per le successive annualità, la dotazione della misura dovrà essere stabilita ogni anno con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.


Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su:

  • giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line,
  • emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali,

il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Ai fini della prima applicazione del bonus per l’anno 2017, l’incentivo è riconosciuto esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, nazionale e locale, anche online, effettuati dal 24 Giugno 2017 al 31 Dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati nel corrispondente periodo dell’anno 2016. L’applicazione dell’incentivo nel 2017 è pertanto parziale, perché non riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

A decorrere dall'anno 2018, l’agevolazione è riconosciuta sugli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica nazionale e locale, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Il parametro storico di riferimento deve essere considerato in relazione al costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra, non il singolo giornale o la singola emittente.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 Febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 Luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali di competenza in materia fiscale previste dall'art. 109 TUIR.


Misura del beneficio

Il credito d’imposta ha carattere incrementale rispetto all’anno precedente ed è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Se l’anno prima non vi è stato alcun investimento in campagne pubblicitarie, è considerato incrementale l’intero costo degli spazi pubblicitari.

Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello oggetto di domanda nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (comprendente quella on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore del 20 Febbraio è fissato un tetto massimo individuale nel caso in cui i crediti richiesti superino l’ammontare delle risorse stanziate. Il decreto prevedrebbe infatti che si proceda ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto con un limite individuale corrispondente a un importo pari al 5% dell’ammontare delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali e del 2% delle risorse annue destinate agli investimenti su radio e tv. Entro il 30 Aprile di ogni anno poi il Dipartimento per l’editoria di Palazzo Chigi definisce l’eventuale percentuale di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.


Limiti e condizioni di ammissibilità

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e necessiti, pertanto, ai fini della liquidazione, dell’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 Novembre 2012, n. 190. A questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190. La soluzione di ricorrere al meccanismo delle “white list” per la fruizione del beneficio, ove superiore alla soglia dei 150.000 euro, consentirà un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti. Naturalmente, l’Amministrazione effettuerà ogni dovuto controllo sull’esito delle richieste di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.


Domanda di ammissione al beneficio

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno). Non è previsto il meccanismo del “click day”.


Newsletter inviata il giorno 22/02/2018


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