Contributi in dichiarazione dei Redditi ed IRAP 2019: indispensabile l’indicazione degli aiuti di Stato

Per le imprese che hanno conseguito aiuti di Stato nel 2018, sussiste un peculiare obbligo da assolvere nell’ambito della Dichiarazione dei redditi ed IRAP 2019. Si tratta di un adempimento ulteriore rispetto agli specifici vincoli previsti dalle singole discipline agevolative che richiederebbe, a nostro avviso, un ufficiale intervento chiarificatore che agevoli l’assolvimento degli oneri in parola.

Come riportato nelle istruzioni ai modelli dichiarativi, tale compilazione è necessaria ed indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi aiuti.

Le imprese sono chiamate, infatti, ad indicare gli aiuti nel prospetto degli aiuti di Stato presente ai righi RS401 e RS402 di tutti i modelli dichiarativi delle imposte sui redditi (enti non commerciali compresi), e al rigo IS201 e IS202 del modello Irap.

Il prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, ma non fruiti nel medesimo periodo.

Non occorre indicare tutti i contributi facenti capo all’impresa nel periodo di imposta 2018, bensì esclusivamente le agevolazioni di cui all’articolo 10 del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (Decreto 115/2017):

  • gli aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”)
  • nonché gli aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Per tali aiuti, infatti, gli obblighi di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato sono assolti dall’Amministrazione in un momento successivo alla fruizione da parte dell’impresa beneficiaria. A norma dell’articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro Nazionale dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Peraltro, si segnala che questa discrasia temporale implica la necessità, per le imprese, di prestare particolare attenzione allorché si affidano al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per valutare la propria posizione agevolativa, ad esempio ai fini della determinazione della capienza de minimis. Per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro Nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale. Ad esempio, in caso di aiuti de minimis fruiti nel 2018, ai fini del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato saranno considerati fruiti nell’esercizio finanziario 2020 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l’aiuto è indicato). Sarebbe opportuno un ufficiale chiarimento circa il modus operandi corretto da applicare per il calcolo dei contributi de minimis concessi.  Non è infatti chiarito se le imprese debbano seguire le dinamiche temporali cristallizzate nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato oppure se debbano applicare, come si ritiene preferibile, i criteri cronologici che promanano dal Regolamento de minimis (Regolamento 1407/2013, 1408/2013, 717/2014).

Le informazioni contenute nel prospetto sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, previe le verifiche necessarie per il rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”, compresa la visura Deggendorf relativa ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea.

Sono invece esclusi dall’obbligo di indicazione nel prospetto gli aiuti inseriti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento, ossia gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione.

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura

Manca un elenco esaustivo degli incentivi da indicare nel prospetto degli aiuti di Stato. La corretta definizione della portata applicativa degli obblighi dichiarativi è rimessa, pertanto, all’impresa.

Esemplificando, le imprese  beneficiarie del Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi 98 e ss della L. 208/2015) o del Bonus Pubblicità (art. 57-bis DL 50/2017) o del Credito d’imposta Formazione 4.0 (art. 1, commi 45-46 L. 205/2017) sono tenute alla compilazione del prospetto.

Invece, sempre a titolo meramente esemplificativo, la Sabatini non implica la necessità di compilare il prospetto, in quanto la misura è già presente nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Le misure generali non qualificabili come aiuti di Stato (si pensi all’iperammortamento, al superammortamento, al credito d’imposta R&S) non rientrano, invece, tra le ipotesi di compilazione del prospetto.

 





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