Il Super Ammortamento 140% entra nel vivo


A beneficiare dell’agevolazione “Investi 100 e deduci 140” sono le imprese e i lavoratori autonomi, a prescindere dal regime contabile adottato; l’agevolazione si applica infatti sia ai soggetti in contabilità ordinaria che semplificata. Non possono fruirne i forfettari mentre il Super Ammortamento opera per i soggetti in regime di vantaggio (i cd. minimi).

Ispirato al modello francese della Legge Macron, il Super Ammortamento introduce la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione degli investimenti ai fini della determinazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili dalle imposte sui redditi (IRES e IRPEF, non per l’IRAP).
Sono oggetto di agevolazione gli acquisti di beni in proprietà, anche realizzati in economia o mediante appalto. Sono ammessi al beneficio anche gli acquisti in leasing e lo sgravio è spendibile per la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, depurati degli interessi.

L’agevolazione riguarda tutti i beni materiali strumentali nuovi, con esclusione di:

  • beni materiali strumentali per i quali il decreto delle Finanze del 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni legati a grandi infrastrutture come, ad esempio, le condutture utilizzate dalle industrie manifatturiere alimentari per l’imbottigliamento delle acque minerali, le condutture delle reti urbane per la produzione e distribuzione di gas naturale o quelle degli stabilimenti balneari e termali;
  • materiale rotabile, ferroviario e tramviario. In questo ultimo caso, le motrici fanno eccezione e potranno beneficiare del bonus;
  • aereo completo di equipaggiamento.

Il Super Ammortamento opera solo su investimenti effettuati dal 15 Ottobre 2015 al 31 Dicembre 2016.
Ai fini dell’eleggibilità dell’investimento rileva la data di consegna o spedizione del bene, ovvero di ultimazione della prestazione per i cespiti realizzati in appalto.

L’entrata in funzione è condizione per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La fruibilità del contributo decorre pertanto dal periodo nel quale il bene è entrato in funzione, anche se successivo al termine del periodo di agevolabilità (31 Dicembre 2016).

L’incentivo risulta dunque fruibile lungo tutto il periodo di ammortamento o di deduzione dei canoni di leasing. In caso di cessione o di eliminazione del bene dal processo produttivo, non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte dalla maggiorazione. La deduzione del Super Ammortamento spetta anche per i beni ceduti nel corso dell’esercizio per i quali l’ammortamento imputato nel conto economico è deducibile pro rata temporis.

A livello bilancistico, non si dovrà dare contezza dell’importo fruibile: sarà sufficiente dare evidenza nella nota Integrativa delle operazioni aventi solamente valenza fiscale, quale il Super Ammortamento.
L’agevolazione opera esclusivamente in via extra contabile mediante una variazione in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi. Nei modelli UNICO 2016 trova infatti già spazio il Super Ammortamento per gli investimenti degli ultimi due mesi e mezzo del 2015.


Newsletter inviata il giorno 21/04/2016


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