Bonus Pubblicità - Pubblicate le FAQ sul sito del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

Il bonus pubblicità è un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

La misura ha da subito suscitato un grande interesse, ma ha fatto nascere anche molti dubbi.

Ad alcuni di questi ha provato a rispondere il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda i quesiti di natura fiscale, tramite la pubblicazione di alcune FAQ sul proprio sito.

Alcuni riguardano domande di natura tecnica, come le modalità di accesso, la comunicazione telematica, la possibilità di avvalersi di un terzo intermediario per l’invio della domanda, la documentazione da inviare.

Altri invece risolvono dubbi di carattere più sostanziale.

Così ad esempio, il Dipartimento precisa che si può rinunciare al credito, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa, cioè dal 22 Settembre al 22 Ottobre 2018. La rinuncia presentata fuori termine, pertanto, non sarà presa in considerazione.
Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.

Il Dipartimento poi fornisce importanti chiarimenti sulle tipologie di pubblicità ammesse, ribadendo che gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile e quindi escludendo le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc...).

L’altro aspetto che aveva sollevato qualche dibattito era quello se fosse possibile accedere all’agevolazione nel caso in cui l’azienda non avesse sostenuto costi della stessa natura negli anni precedenti. La risposta del Dipartimento è molto chiara e si riaggancia al parere rilasciato dal Consiglio di Stato, per cui sono esclusi dalla concessione del credito di imposta sia soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non hanno effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, sia quelli che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Chiarimenti importanti poi sul concetto di “stessi mezzi di informazione” (da intendersi come "canale informativo", cioè radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure stampa cartacea ed online, dall'altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale), sia per quanto riguarda i costi ammissibili (da prendersi al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso).

Su quest’ultimo punto poi il Dipartimento ha altresì specificato che in merito agli investimenti pubblicitari effettuati attraverso società concessionarie, “le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi, prevista dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento”.

Importante altresì il chiarimento fornito al quesito posto dall’Unione Stampa Periodica Italiana sulla corretta interpretazione della disposizione del regolamento attuativo che disciplina gli investimenti pubblicitari sulle testate digitali. Il Dipartimento ha precisato che, ai fini dell’accesso al credito di imposta, non occorre che la testata online sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche, né che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento.

Infine, il Dipartimento si pronuncia anche con riguardo alle modalità di pagamento delle fatture, precisando che sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.



Newsletter inviata il giorno 24/09/2018


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