Tax credit riqualificazione strutture ricettive: incentivi per interventi finalizzati anche all’incremento dell’efficienza energetica o alla riqualificazione antisismica


Il tax credit per la riqualificazione delle strutture ricettive, istituito dall’art. 10 del D.L. n. 83/2014, è stato oggetto di successivi affinamenti normativi. Tra le previsioni di maggior rilievo, la Manovra finanziaria 2017 ha esteso la durata del beneficio anche ai periodi d’imposta 2017 e 2018; inoltre, rispetto alla versione previgente, ha aumento l’intensità dell’aiuto ed esteso l’ambito soggettivo. Da ultimo la Legge di Bilancio 2018 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari.


Beneficiari

Possono fruire dell’agevolazione le imprese alberghiere esistenti alla data del 01/01/2012, con riferimento agli interventi sulla struttura alberghiera.
Per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Dal 2017 nella platea dei soggetti beneficiari rientrano anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 Febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, esistenti alla data del 01/01/2012. Per gli agriturismi, il credito d’imposta è riconosciuto sulle sole attività che rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”.

Dal 2018 sono eleggibili altresì gli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge 24 Ottobre 2000, n. 323.


Interventi ammissibili e spese eleggibili

*INTERVENTI ELEGGIBILI ex articolo 2, comma 1 lett. b) del DM 20 Dicembre 2017**SPESE ELEGGIBILI ex articolo 4, comma 1 del DM 20 Dicembre 2017
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
ARTICOLO 2, COMMA 1 lett. b) , NUMERI 1,2,3,4 DM 20 Dicembre 2017
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:
1.1. le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
1.2. le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
1.3. gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso.
2. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1,lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di riqualificazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
4. Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ossia:
4.1. gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
4.2. la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;
4.3. gli interventi volti a eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione.
ARTICOLO 4, COMMA 1 DM 20 dicembre 2017
a) in relazione a interventi di ristrutturazione edilizia:
1. servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
2. demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
3. ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
4. modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
5. realizzazione di balconi e logge;
6. recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
7. sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
8. sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);
9. installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
10. installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa
b) in relazione a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali:
1. sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);
2. interventi di natura edilizia più rilevanti, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
3. realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap;
4. sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
5. installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
6. sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.
INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
ARTICOLO 2, COMMA 1 lett. b), NUMERO 5 DM 20 Dicembre 2017
5.1. interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 Febbraio 2016, e successive modificazioni;
5.2. gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 Febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 Marzo 2016, n. 51;
5.3. gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o rigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.
ARTICOLO 4, COMMA 1 DM 20 Dicembre 2017, lett. c)
1. installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
2. installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
3. coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;
4. installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;
5. la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++).
INTERVENTI INERENTI L’ADOZIONE DI MISURE ANTISMICHE
ARTICOLO 2, COMMA 1 lett. b), NUMERO 6 DM 20 Dicembre 2017
Gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
ARTICOLO 4, COMMA 1 DM 20 Dicembre 2017, lett. d)
1. valutazione della classe di rischio;
2. progettazione degli interventi;
3. interventi di tipo locale;
4. interventi di miglioramento del comportamento sismico.
ACQUISTO DI MOBILI E COMPONENTI D'ARREDO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLE STRUTTURE RICETTIVE
ARTICOLO 2, COMMA 1 lett. b), NUMERO 7 DM 20 Dicembre 2017
7.1. per il rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
7.2. mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
7.3. mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
7.4. per pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
7.5. arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.
ARTICOLO 4, COMMA 1 DM 20 Dicembre 2017, lett. e)
1. l’acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
2. acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
3. acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
4. acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
5. arredi e strumentazioni

*Ai sensi dell’art.3 comma 1 del DM 20 Dicembre 2017, il credito di imposta è riconosciuto dall’1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2018 relativamente ad interventi che abbiano finalità di ristrutturazione edilizia, come individuati all’art. 2, comma 1, lettera b), numeri 1, 2, 3 e 4, di riqualificazione, a condizione che abbiano ANCHE finalità di incremento dell’efficienza energetica o di riqualificazione antisismica, così come descritte all’art. 2, comma 1, lettera b), numeri 5) e 6) del D.M. 20 Dicembre 2017, ovvero FERMA RESTANDO TALE ULTIMA CONDIZIONE, per le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, come definite dall’art. 2, comma 1, lettera b), numero 7), destinati esclusivamente alle strutture ricettive oggetto del D.M. 20 Dicembre 2017, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo di imposta successivo. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo.

**Il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’art.4 del DM 20 Dicembre 2017 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 11 del decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

La Legge di Bilancio 2018, per gli stabilimenti termali ha previsto altresì l’eleggibilità della realizzazione di piscine termali e dell'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Per l’imputazione delle spese ammissibili ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione (2017 e 2018) devono essere seguite le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109 del TUIR.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti: presidente del Collegio sindacale; revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali; professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.


Agevolazioni concedibili

A decorrere dagli investimenti sostenuti nel 2017, l’intensità del credito di imposta è stata elevata al 65%, in luogo del 30% delle spese sostenute, fino all’importo massimo di 200.000,00 euro, in regime de minimis.


Fruizione

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
Dal 2017 il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo, in luogo di tre quote annuali.


Tempistiche

Per costi 2017:

  • la compilazione: deve essere effettuata esclusivamente dalle 10 del 25 Gennaio – alle 16 del 19 Febbraio 2018
  • click day: le domande si possono inviare esclusivamente dalle 10 del 26 Febbraio – alle 16 del 27 Febbraio 2018.

Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per costi 2018:

  • la compilazione: deve essere effettuata esclusivamente dalle 10 del 14 Gennaio – alle 16 del 11 Febbraio 2019
  • click day: le domande si possono inviare esclusivamente dalle 10 del 18 Febbraio – alle 16 del 19 Febbraio 2019.

Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.



Newsletter inviata il giorno 08/02/2018


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